Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 9 pagine

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Riferimento: BAV-042.53-1/20/3/3/5

all’interno dell’organizzazione di crisi di attori quali le ferrovie a scartamento metrico e le imprese di trasporto urbane.

La documentazione della consultazione comprendeva un questionario con quattro domande, la cui struttura funge da base per la valutazione dei pareri pervenuti.

2.2 Attori nel settore dei trasporti

Domanda 1: Per attori nel settore dei trasporti s’intendono tutte le organizzazioni, gli enti e le

imprese di trasporto che adempiono un compito nella preparazione o durante una si-

tuazione eccezionale. Nell’ordinanza sono nominati tutti gli attori e i loro compiti?

Il coinvolgimento delle ferrovie a scartamento metrico e del trasporto locale e urbano nella preparazione alle crisi è stata una questione avanzata in diversi pareri. I trasporti pubblici sono caratterizzati da una notevole eterogeneità, di conseguenza i due gestori del compito sistemico FFS e AutoPostale devono farsi portavoce di differenti esigenze e interessi. Da più parti è giunta la richiesta di prevedere, in futuro, che all’interno dell’organizzazione della gestione del sistema siano rappresentate anche le ferrovie a scartamento metrico e le imprese di trasporto urbane. La struttura di crisi dei gestori del compito sistemico deve tener conto di tale eterogeneità coinvolgendo rispettivamente un rappresentante di una ferrovia a scartamento metrico presso il gestore del compito sistemico ferrovia (FFS) e un’azienda di trasporto urbana presso AutoPostale, gestore del compito sistemico strada. Il rapporto esplicativo è stato adeguato di conseguenza; l’attuazione concreta sarà stabilita nel capitolato d’oneri dei gestori del compito sistemico.

Diversi pareri hanno riguardato il campo d’applicazione dell’ordinanza, riferendosi in particolare a due temi: le imprese di trasporto merci su strada e la limitazione del campo d’applicazione alle imprese di trasporto viaggiatori con una funzione di collegamento.

Nel campo d’applicazione dell’OCTSE sono state integrate le imprese di trasporto merci su strada. La proposta di coinvolgere questo settore ha avuto grande eco, e sono state presentate argomentazioni diametralmente opposte a favore o contro l’integrazione. Numerose voci erano espressamente a favore del coinvolgimento, ritenendo il settore merci un anello importante della catena logistica e argomentando che l’approvvigionamento di beni su strada è un elemento centrale dell’approvvigionamento del Paese e, come tale, deve essere coinvolto nei preparativi. I contrari caldeggiavano lo stralcio delle imprese di trasporto merci su strada dall’ordinanza considerato che, pur senza preparazione, il settore non ha avuto alcuna difficoltà neanche durante la pandemia. Un’altra critica è stata mossa al fatto che l’articolo 14 attribuisce compiti di preparazione determinati alle IT su rotaia, mentre per le imprese di trasporto merci su strada non sono descritti provvedimenti preparatori concreti.

Nel quadro dei dibattiti con l’Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) e l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) si è deciso di provvedere all’adeguamento del campo d’applicazione e all’aggiunta di un articolo, nel quale stabilire i compiti per tali imprese. Il campo d’applicazione dell’OCTSE ora comprende quindi le imprese di trasporto merci su strada con oltre 20 veicoli per il trasporto merci il cui peso totale è pari o superiore a 3,5 tonnellate e aziende con oltre 20 veicoli per il trasporto merci con un peso totale pari o superiore a 3,5 tonnellate che trasportano merci per fini propri. Ciò consente di garantire che la designazione nel campo d’applicazione dell’ordinanza includa solo le IT di maggiori dimensioni, nonché il trasporto per conto proprio.

Quale ulteriore novità, l’articolo 12 dell’ordinanza sancisce che nel quadro dell’organizzazione per la gestione delle emergenze e delle crisi di cui già dispongono, le imprese di trasporto merci su strada debbano altresì affrontare le tematiche del CTS. Non è invece stato previsto l’obbligo di adottare misure preparatorie concrete e ancora meno di approntare appositi mezzi, né i servizi federali condurranno audit presso tali imprese per verificare l’attuazione di tali misure. Si tratta piuttosto di coinvolgere, nei rispettivi ambiti della prevenzione, le imprese d’importanza cruciale per l’approvvigionamento del Paese.

Alcuni Cantoni hanno criticato la limitazione del campo d’applicazione alle imprese di trasporto viaggiatori con funzione di collegamento e propongono di integrare nell’OCTSE tutte le IT, a prescindere

4/9 BAV-D-BDB33401/1344