Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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accedere direttamente, la COA fedpol inoltra la richiesta di informazioni alla competente autorit‡ di perseguimento penale federale o cantonale. Se tale autorit‡ dispone di un accesso diretto alle informazioni, queste ultime vanno trasmesse al punto di contatto nazionale o all’autorità di contrasto designata dell’altro Stato Schengen entro il termine prestabilito. AffinchÈ la risposta avvenga entro il termine in questione, la COA fedpol fissa una pertinente scadenza per l’autorità di perseguimento penale competente. Entro tale scadenza l’autorità comunica le informazioni a sua disposizione alla COA fedpol che in seguito risponde alla richiesta in veste di punto di contatto nazionale e trasmette le informazioni disponibili indirettamente. Le richieste urgenti concernenti informazioni disponibili presso le autorit‡ cantonali di perseguimento penale costituiscono una particolare sfida per la COA fedpol e le autorit‡ cantonali in questione visto il breve termine di otto ore e il trattamento pi˘ oneroso in termini di tempo. Per questo motivo, i requisiti posti all’urgenza sono più elevati.
Se non Ë possibile rispondere alla richiesta di informazioni entro il termine stabilito, la COA fedpol informa del ritardo lo Stato Schengen richiedente e gli comunica entro quando ricever‡ una risposta.
Cpv. 3
Il termine per la risposta Ë sospeso se la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti a livello di contenuto e occorre quindi chiedere precisazioni per potervi rispondere.
Cpv. 4
» possibile derogare ai termini prestabiliti se la comunicazione delle informazioni richieste necessita, secondo il diritto nazionale, di un’autorizzazione giudiziaria. In tal caso la COA fedpol informa dei motivi e della durata del ritardo il punto di contatto nazionale o l’autorità di perseguimento penale designata dello Stato Schengen richiedente. Se per lo scambio di informazioni occorre l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria, la COA fedpol richiede d’ufficio tale autorizzazione tramite l’autorità di perseguimento penale o l’autorità giudiziaria competente. Un’autorizzazione Ë ad esempio necessaria per le informazioni che riguardano un procedimento penale in corso.
Art. 10 Raccolta di informazioni
Cpv. 1
Per consentire alla COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, di rispondere alle richieste di informazioni entro i termini previsti, le autorit‡ di perseguimento penale federali e cantonali competenti devono fornirle le pertinenti informazioni disponibili, nella misura in cui esistano le basi giuridiche necessarie (v. commento al cpv. 3). Le autorit‡ di perseguimento penale contattate dalla COA fedpol comunicano a quest’ultima le informazioni che, secondo il diritto svizzero, possono essere trasmesse anche ad altre autorit‡ di perseguimento penale per prevenire, accertare e perseguire reati. A tal fine la COA fedpol appura, nel limite del possibile, quale autorit‡ di perseguimento penale dispone delle informazioni richieste e ne chiede la trasmissione.
Cpv. 2
La COA fedpol trasmette la richiesta alle autorit‡ di perseguimento penale competenti e fissa un termine per la trasmissione delle informazioni richieste. Se le informazioni sono registrate nei sistemi d’informazione cantonali, non Ë possibile accedervi direttamente, ragione per cui il termine di risposta Ë di tre giorni civili per le richieste urgenti e di sette giorni civili per le richieste non urgenti (v. art. 9). Entro tali termini devono aver