Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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luogo lo scambio di informazioni a livello nazionale e la risposta alla richiesta. Visti i termini brevi di cui all’articolo 9, le autorit‡ di perseguimento penale competenti sono tenute a prendere i provvedimenti necessari per riuscire a comunicare rapidamente le informazioni richieste alla COA fedpol. Se la COA fedpol puÚ accedere direttamente alle informazioni richieste, puÚ rispondere alla richiesta senza dover coinvolgere le autorit‡ di perseguimento penale competenti.

Cpv. 3

Per poter trasporre la direttiva (UE) 2023/977, le autorit‡ di perseguimento penale competenti devono essere tenute a comunicare alla COA fedpol le informazioni disponibili per rispondere a una richiesta. Occorre pertanto prevedere le basi giuridiche necessarie allo scopo. La questione, se tali basi debbano essere create a livello federale o cantonale, dipende dalle informazioni e dai dati interessati. » necessario praticare una distinzione tra le tipologie di informazioni da trasmettere. Le seguenti tipologie possono essere interessate dalla trasmissione ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati:

- dati di polizia criminale: queste informazioni servono ad accertare e perseguire

reati nel quadro delle indagini preliminari;

- dati di polizia giudiziaria: queste informazioni servono a perseguire i reati nel

quadro di una procedura investigativa della polizia ai sensi del CPP. Una tale procedura investigativa viene aperta appena esiste una fattispecie sufficiente (art. 306 CPP). Con l’apertura di una procedura investigativa della polizia i dati di polizia criminale diventano dati di polizia giudiziaria;

- dati di polizia di sicurezza: queste informazioni servono a prevenire le minacce

e a salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici.

La Confederazione puÚ soddisfare soltanto i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione federale (art. 3 e 42 cpv. 1 Cost.39). Di conseguenza, puÚ creare le basi giuridiche per lo scambio delle informazioni tra la COA fedpol e le autorit‡ di perseguimento penale competenti se le Ë attribuita una competenza legislativa in tale ambito. La Confederazione puÚ emanare disposizioni in materia di diritto di polizia unicamente se si tratta di compiti correlati cosÏ strettamente al perseguimento penale nell’ambito della giurisdizione federale da essere retti dall’articolo 123 capoverso 1 Cost. » su questa base che la Confederazione ha emanato il CPP. Dal momento che le attivit‡ di polizia giudiziaria dei Cantoni poggiano sul CPP, l’articolo 123 Cost. puÚ fungere da base per un disciplinamento federale sulla consultazione di dati da parte della polizia, laddove si tratti di dati di polizia giudiziaria. Per quanto concerne i dati di polizia criminale e i dati di polizia di sicurezza trattati in virt˘ delle leggi di polizia cantonali, la Confederazione non dispone di alcuna competenza normativa40. Quando si tratta quindi di definire i mezzi che consentono di prevenire reati o di accertarne la commissione, ciÚ rientra nel diritto di polizia, la cui emanazione Ë di principio una prerogativa dei Cantoni41.

L’obbligo di scambiare informazioni di polizia conformemente al presente articolo Ë quindi vincolante per i Cantoni quando le fattispecie oggetto dello scambio di informa-

39 RS 101

40 DTF 140 I 353, 360 consid. 5.1

41 Parere del Consiglio federale del 23 mag. 2012 concernente il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 febbraio 2012 sull’iniziativa ´Precisazione del campo d’applicazione delle disposizioni concernenti l’inchiesta mascherataª, FF 2012 4955, 4957 con rinvii