Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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pertanto rifiutare le richieste di informazioni concernenti delitti passibili di una pena detentiva fino a un anno36 o di una pena pecuniaria37.
La richiesta di informazioni Ë rifiutata anche quando si riferisce a un reato che nel diritto svizzero non Ë considerato tale.
Lett. j
Le informazioni ottenute da uno Stato Schengen o da uno Stato terzo possono essere comunicate a un altro Stato Schengen unicamente se lo Stato Schengen o lo Stato terzo che le aveva trasmesse inizialmente vi ha acconsentito. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie sancite dall’articolo 349d capoverso 2 CP.
Lett. k
Se per accedere alle informazioni occorre l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria che non l’ha accordata, la richiesta di informazioni deve essere rifiutata.
Se le informazioni devono ancora essere ottenute, lo Stato Schengen richiedente Ë indirizzato verso il canale dell’assistenza giudiziaria. Occorre un’autorizzazione da parte di un’autorità giudiziaria ad esempio per le documentazioni relative a intercettazioni telefoniche, le documentazioni di indagini sul luogo del reato, le informazioni su reddito e patrimonio, gli elenchi dei passeggeri e delle merci delle societ‡ di trasporti o gli incarti medici38.
Lett. l
Le autorit‡ di perseguimento penale competenti rettificano i dati personali inesatti e informano senza indugio dell’avvenuta rettifica sia l’autorità che li ha comunicati sia l’autorità destinataria (cfr. art. 349f CP). Le informazioni inesatte o incomplete che non rispettano il principio di esattezza non possono essere trasmesse. La richiesta di informazioni deve quindi essere rifiutata se le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non pi˘ aggiornate.
Lett. m
La direttiva (UE) 2023/977 non obbliga la Svizzera a procurare informazioni ricorrendo a misure coercitive. Una richiesta di informazioni va rifiutata se per ottenere le informazioni richieste e rispondervi occorre ricorrere a misure coercitive. Per misure coercitive s’intendono le misure che pregiudicano la libert‡ individuale adottate dagli organi di polizia e giurisdizionali al fine di raccogliere e preservare le prove necessarie a far luce su un reato, nonchÈ al fine di garantire lo svolgimento del procedimento penale e la successiva esecuzione della sentenza. L’autorità che presenta una simile richiesta di informazioni va indirizzata verso l’assistenza giudiziaria. Questo motivo di rifiuto vincolante risulta anche dal principio di disponibilit‡ (v. commento all’art. 4).
Le autorit‡ sottostanno al diritto nazionale che disciplina quali informazioni possono essere scambiate a quali condizioni tra quali autorit‡ di perseguimento penale degli
36 P. es. art. 135 cpv. 2 primo periodo CP
37 P. es. art. 173 cpv. 1 CP
38 Orientamenti del 26 maggio 2010 sull’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, allegato III, pag. 122 (doc. 9512/10)