Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
zioni sottostanno alla giurisdizione federale (in particolare art. 23 e 24 CPP) o le informazioni sono trattate nel quadro di una procedura investigativa (art. 306 CPP). Per lo scambio di informazioni che esulano da questa competenza normativa della Confederazione, i Cantoni sono tenuti a creare le proprie basi giuridiche per garantire la trasposizione della direttiva (UE) 2023/97742.
La mozione Eichenberger 18.3592 Scambio di dati di polizia su scala nazionale ha incaricato il Consiglio federale di creare una piattaforma che colleghi le banche dati cantonali di polizia esistenti, affinchÈ i corpi di polizia dei Cantoni e gli organi di polizia della Confederazione possano accedere direttamente ai dati di polizia su persone e le relative pratiche in tutta la Svizzera. A tal fine, la Confederazione e i Cantoni hanno avviato un programma comune con lo scopo di predisporre una piattaforma di consultazione d polizia (POLAP) che permetta, con un’unica interrogazione, di consultare i dati di polizia e sulla migrazione cantonali, nazionali e internazionali in maniera parallela e standardizzata nei sistemi sorgente. » inoltre in fase di elaborazione una soluzione per consentire sul piano giuridico lo scambio di dati tra Cantoni e garantire cosÏ l’interoperabilità a livello nazionale. Con un’unica consultazione si potrebbe quindi accedere a informazioni provenienti da diversi sistemi cantonali, federali e internazionali o appurare quale autorit‡ dispone delle informazioni in questione. POLAP agevolerebbe inoltre nettamente lo scambio di informazioni tra Confederazione e Cantoni previsto dal presente avamprogetto di legge: un’unica interrogazione in POLAP permetterebbe di consultare informazioni provenienti da diversi sistemi cantonali e federali, riducendo pertanto in modo considerevole l’onere per la Confederazione e i Cantoni quando si tratta di rispondere in tempo utile alle richieste di informazioni presentate dagli Stati Schengen. Al momento la COA fedpol deve contattare individualmente ciascun Cantone per ottenere le informazioni necessarie a rispondere alle richieste pervenute. Vista la competenza legislativa della Confederazione e dei Cantoni summenzionata, la creazione della necessaria base giuridica costituisce una grande sfida. Attualmente, la maggior parte dei Cantoni non dispone delle basi legali occorrenti per mettere in atto uno scambio nazionale di dati di polizia. Per poter collegare i sistemi d’informazione cantonali alla piattaforma vanno quindi create prima le basi.
Sin dal 2018 la Confederazione e i Cantoni stanno elaborando soluzioni che permettano di attuare la mozione Eichenberger. Sono gi‡ stati lanciati alcuni progetti promettenti, quali la convenzione intercantonale sullo scambio di dati per la gestione di piattaforme di consultazione e banche dati comuni oppure la creazione di nuove competenze puntuali della Confederazione allo scopo di regolamentare la consultazione. Indipendentemente da questi due approcci, il legislatore avrebbe la possibilit‡ di attuare in parte la mozione Eichenberger in virt˘ dell’articolo 123 capoverso 1 Cost. Sarebbe infatti possibile disciplinare in modo vincolante la consultazione dei dati di polizia giudiziaria retti dal CPP. Nell’ambito del presente avamprogetto di legge si rinuncia tuttavia a creare una base giuridica generale per la consultazione dei dati di polizia giudiziaria. Il presente articolo si applica pertanto unicamente allo scambio di informazioni tra la COA fedpol e le competenti autorit‡ di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. La creazione di POLAP Ë complessa e richiede molto tempo. Le basi giuridiche vanno elaborate in modo meticoloso soprattutto anche per motivi legati alla protezione dei dati. Imporre l’attuazione parziale di un tale progetto complesso nel quadro
42 Cfr. art. 9 cpv. 1 della Convenzione del 20 mar. 2009 tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino; RS 362.1