Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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Art. 12 Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen
Cpv. 1
L’articolo 7 della direttiva (UE) 2023/977 legittima le autorit‡ di contrasto degli Stati Schengen a comunicare di propria iniziativa (spontaneamente) informazioni disponibili alle altre autorit‡ di contrasto competenti degli Stati Schengen, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati Schengen per prevenire, accertare o perseguire reati. Non esiste alcun obbligo di scambiare spontaneamente informazioni su reati che non rientrano nella categoria dei reati gravi ai sensi dell’allegato 3 dell’avamprogetto.
Cpv. 2
Conformemente all’articolo 7 della direttiva (UE) 2023/977, le autorit‡ di contrasto degli Stati Schengen sono tenute a comunicare di propria iniziativa, quindi spontaneamente, le informazioni disponibili alle altre autorit‡ di contrasto degli Stati Schengen, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento o del perseguimento di reati. Se un’autorit‡ di perseguimento penale dispone, ad esempio, di indizi concreti secondo cui in un altro Stato Schengen sar‡ fatto esplodere uno sportello automatico o verr‡ perpetrato un attacco terroristico, trasmette spontaneamente tramite la COA fedpol le informazioni al punto di contatto nazionale del pertinente Stato Schengen. Contrariamente alla trasmissione di informazioni su richiesta, in questo caso la trasmissione avviene senza previa richiesta di informazioni. Con la trasposizione della decisione quadro 2006/970/GAI, al vigente articolo 7 capoverso 1 LSIS Ë già sancito l’obbligo di scambiare spontaneamente informazioni per i reati considerati dal diritto nazionale che corrispondono o equivalgono a quelli definiti dal mandato d’arresto europeo43. I reati equivalenti a quelli definititi nel mandato d’arresto europeo sono elencati nell’allegato 3 dell’avamprogetto. La trasmissione spontanea di informazioni Ë consentita soltanto se esiste gi‡ almeno un sospetto iniziale riguardo alla persona in questione.
L’obbligo di trasmettere informazioni spontaneamente si estende anche alle autorità cantonali di perseguimento penale. Per trasporre la direttiva (UE) 2023/977 occorre creare a livello cantonale, laddove non esistano gi‡, le basi giuridiche per la trasmissione spontanea di informazioni44.
Cpv. 3
La trasmissione spontanea di informazioni Ë esclusa se sussiste uno dei motivi di rifiuto elencati nell’articolo 8 capoverso 1 (v. commento all’art. 8). Visto che le disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale non sono pregiudicate dalla presente legge, non si possono comunicare spontaneamente per il tramite della polizia neanche le informazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 75a capoverso 2 AIMP.
Cpv. 4
Come previsto dall’articolo 3 capoverso 1, lo scambio di informazioni secondo il presente avamprogetto di legge avviene esclusivamente tramite la COA fedpol quale punto di contatto nazionale. Le autorit‡ di perseguimento penale trasmettono quindi alla COA fedpol le informazioni da scambiare spontaneamente che riguardano reati
43 Messaggio LSIS, FF 2008 7809, in particolare pag. 7822
44 P. es. art. 144 cpv. 3 della legge di polizia del Cantone di Berna; BSG 551.1