Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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del recepimento e della trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen non sarebbe opportuno e rischierebbe di pregiudicare gli sforzi finora profusi dalla Confederazione e dai Cantoni.

Art. 11 Richieste svizzere

Cpv. 1

Le autorit‡ svizzere di perseguimento penale presentano le loro richieste di informazioni alla COA fedpol che Ë responsabile della trasmissione delle richieste svizzere agli altri Stati Schengen (v. art. 5). Per le autorit‡ di perseguimento penale non Ë prevista la possibilit‡ di presentare, in qualit‡ di autorit‡ di perseguimento penale designate, le loro richieste direttamente ai punti di contatto nazionali degli altri Stati Schengen. La centralizzazione dello scambio di informazioni permette di uniformare e coordinare meglio la cooperazione con le autorit‡ di contrasto degli altri Stati Schengen. Il fatto che l’intero scambio di informazioni passi dalla COA fedpol contribuisce a sgravare i Cantoni sul piano amministrativo e del personale e a controllare meglio il flusso di informazioni.

Cpv. 2

Secondo l’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/977, tutti gli Stati Schengen devono compilare un elenco contenente una o pi˘ lingue in cui il loro punto di contatto nazionale Ë in grado di scambiare informazioni. La Commissione europea pubblica online una raccolta di tali elenchi. La richiesta deve quindi essere presentata in una lingua determinata dallo Stato Schengen in questione o in inglese e contenere le indicazioni necessarie di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a–h. L’autorità di perseguimento penale richiedente trasmette la richiesta alla COA fedpol nella lingua necessaria.

Cpv. 3

La COA fedpol verifica che la richiesta sia completa, ovvero che contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 6 dell’avamprogetto di legge. Non spetta alla COA fedpol controllare che il contenuto delle indicazioni sia esatto. Se la richiesta non è completa, ne informa l’autorità di perseguimento penale richiedente che può quindi completare la sua richiesta. Se lo Stato Schengen richiesto esige complementi, la COA fedpol ne informa l’autorità di perseguimento penale richiedente.

Cpv. 4

La COA fedpol trasmette la richiesta dell’autorità di perseguimento penale richiedente al punto di contatto nazionale competente dello Stato Schengen in questione affinchÈ vi risponda entro i termini predefiniti. Per la trasmissione della richiesta, la COA fedpol utilizza i canali di comunicazione sanciti dall’articolo 5 capoverso 3 dell’avamprogetto di legge. Quando trasmette le informazioni, la COA fedpol richiama l’attenzione su eventuali restrizioni al loro utilizzo e sugli obblighi di mantenere il segreto. Riguardo alle restrizioni all’utilizzo delle informazioni va precisato che lo scambio di informazioni retto dalla direttiva (UE) 2023/977 non si estende alla comunicazione e all’utilizzo di informazioni a titolo di prova in procedimenti giudiziari. Di conseguenza, le informazioni trasmesse possono essere utilizzate come prova in un tale procedimento unicamente se lo Stato Schengen in questione vi acconsente. Se nella risposta a una richiesta non Ë stato accordato il consenso a utilizzare le informazioni come prova, occorre dapprima chiedere il consenso al pertinente Stato Schengen.