Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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necessarie per rispondere alla richiesta nella lingua in cui Ë stata presentata, se il formato dei dati consente una traduzione entro i brevi termini predefiniti. Il contenuto di immagini o documenti PDF non Ë tradotto.
Cpv. 2
Le autorit‡ svizzere di perseguimento penale o la COA fedpol possono rifiutare di rispondere a una richiesta se sussiste uno dei motivi di rifiuto elencati all’articolo 8. Se Ë un’autorità di perseguimento penale a rifiutare di rispondere, informa la COA fedpol sul motivo. La COA fedpol comunica, a sua volta, i motivi del rifiuto all’autorità richiedente dello Stato Schengen entro il termine previsto dall’articolo 9.
Cpv. 3
Quando la COA fedpol risponde alla richiesta di un’autorit‡ di perseguimento penale designata e quindi legittimata a presentare autonomamente richieste ai punti di contatto nazionali degli altri Stati Schengen, trasmette le informazioni disponibili con copia al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen in questione. Si puÚ rinunciare a trasmettere le informazioni in copia al punto di contatto nazionale, se ciÚ rischia di compromettere indagini altamente sensibili, le cui informazioni richiedono un adeguato livello di riservatezza. Si puÚ rinunciare a tale copia anche quando si rischia di compromettere la sicurezza di una persona. La COA fedpol decide autonomamente o su indicazione dell’autorità svizzera di perseguimento penale che comunica i dati, se trasmettere le informazioni in copia al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen richiedente.
Art. 8 Motivi di rifiuto
Rispetto alla decisione quadro 2006/360/GAI, l’articolo 6 della direttiva (UE) 2023/977 precisa ed estende i motivi di rifiuto. Questi motivi finora sono elencati nel vigente articolo 12 LSIS e suddivisi in due categorie. Tale suddivisione non è più operata nell’atto modificatore della legge. L’articolo 6 della direttiva (UE) 2023/977 definisce i pertinenti motivi di rifiuto senza praticare alcuna distinzione.
Per agevolare l’applicazione della legge sono indicati tutti i motivi di rifiuto sanciti dalla direttiva (UE) 2023/977, sebbene alcuni di essi risultino anche dai principi applicabili o dal campo di applicazione della legge.
Cpv. 1
Lett. a
La richiesta deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2. Le indicazioni devono permettere alla COA fedpol di valutare se sono disponibili informazioni sulla persona in questione e se Ë possibile trasmetterle conformemente agli scopi previsti dal diritto nazionale. Se la COA fedpol o l’autorità competente per la trasmissione della comunicazione (nel caso di dati disponibili direttamente) giunge alla conclusione che non sia possibile valutare la richiesta a causa di indicazioni lacunose nonostante le precisazioni richieste, la COA fedpol rifiuta la trasmissione delle informazioni.
Lett. b, c e d
La trasmissione di informazioni va rifiutata se rischia di pregiudicare interessi essenziali in materia di sicurezza (p. es. protezione della popolazione da minacce e pericoli, rispetto di obblighi di diritto internazionale) o di compromettere il buon esito di indagini in corso oppure se le informazioni richieste non sembrano nÈ utili nÈ necessarie. La