Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Stati Schengen. Le informazioni continuano ad essere scambiate secondo le disposizioni nazionali esistenti. La Svizzera comunica soltanto le informazioni che puÚ ottenere, registrare e trasmettere in applicazione del diritto nazionale. La richiesta di informazioni deve essere rifiutata se le informazioni richieste sono protette dal diritto nazionale, tenendo debitamente conto del principio della parit‡ di trattamento (v. commento all’art. 4). All’articolo 1 capoverso 2 lettera a dell’avamprogetto di legge Ë fatta salva l’AIMP. L’articolo 75a AIMP disciplina esplicitamente le informazioni che non possono essere scambiate tra autorit‡ di polizia, ma devono invece essere trasmesse per il tramite dell’assistenza giudiziaria tra autorità giudiziarie. Se le informazioni richieste dovrebbero essere ottenute tramite la coercizione processuale o andrebbero raccolte da zero, la richiesta deve essere rifiutata e lo Stato Schengen richiedente indirizzato verso il canale dell’assistenza giudiziaria. Questo vale ad esempio per le documentazioni bancarie.
Lett. n
La richiesta va rifiutata, se le informazioni richieste non sono a disposizione delle autorit‡ di perseguimento penale.
Cpv. 2
Il rifiuto di una richiesta di informazioni puÚ limitarsi a determinate parti della richiesta, mentre le altre informazioni potrebbero invece essere comunicate. Le informazioni che possono essere scambiate conformemente alla presente legge, sono trasmesse allo Stato Schengen richiedente entro il termine previsto.
Art. 9 Termini
Cpv. 1 e 2
Il termine per rispondere a una richiesta di informazioni dipende dal fatto se le informazioni richieste sono disponibili direttamente o indirettamente e se la richiesta Ë urgente o meno.
Alle richieste urgenti occorre rispondere entro otto ore, se le informazioni richieste sono disponibili direttamente. Alle richieste urgenti che riguardano informazioni disponibili soltanto indirettamente va risposto entro tre giorni civili. Le richieste non urgenti devono ricevere una risposta entro sette giorni civili. La COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, valuta se l’urgenza della richiesta è giustificata. A tal fine, considera caso per caso tutti gli elementi presentati nella richiesta. Per evitare che il sistema dello scambio agevolato di informazioni venga intasato da un numero elevato di richieste dichiarate urgenti, la nozione di urgenza deve essere interpretata in modo restrittivo (v. commento all’art. 6 cpv. 2 lett. g).
La disponibilit‡ diretta o indiretta delle informazioni dipende dall’accesso a queste ultime (v. commento all’art. 2 cpv. 1 lett. d n. 1 e 2).
Nella prassi, le richieste di informazioni sono trasmesse alla COA fedpol dai punti di contatto nazionali o dalle autorit‡ di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen. La COA fedpol verifica le richieste, appura quali informazioni di quali banche dati possono essere comunicate e se la richiesta Ë urgente. Se una richiesta Ë giustificata, la COA fedpol trasmette le informazioni direttamente accessibili secondo il diritto nazionale e comunicabili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen richiedente entro il termine predefinito (8 ore per le richieste urgenti). Per le informazioni cui non puÚ