Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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5.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sono sottoposti al referendum facoltativo i trattati nazionali che sono di durata indetermina e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).

Il presente scambio di note concernente il recepimento della direttiva (UE) 2023/977 Ë concluso a tempo indeterminato, ma puÚ essere denunciato in qualsiasi momento e non prevede alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. La sua trasposizione richiede tuttavia una revisione totale della LSIS. Il decreto federale che approva e traspone lo scambio di note va quindi sottoposto al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva trattati internazionali che sottostanno al referendum mediante decreto federale (art. 24 cpv. 3 LParl).

L’articolo 141a capoverso 2 Cost. sancisce che le modifiche legislative necessarie per l’attuazione di un trattato internazionale possono essere incluse nel decreto di approvazione se quest’ultimo sottostà al referendum facoltativo. Le disposizioni legislative proposte servono a trasporre la direttiva (UE) 2023/977 e risultano direttamente dagli obblighi in essa contenuti. L’avamprogetto del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi e non sottost‡ quindi alla regolamentazione concernente il freno alle spese.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

La modifica di legge proposta nel quadro della trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 rispetta il principio di sussidiariet‡ (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.): la Confederazione non assolve nuovi compiti finora svolti dai Cantoni. L’avamprogetto non pregiudica la ripartizione dei compiti o l’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.

È rispettato anche il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.): l’avamprogetto non dovrebbe generare costi aggiuntivi che superano quelli generati da POLAP. In questo modo Ë rispettata la concordanza tra finanziatori e decisori prescritta dal principio di equivalenza fiscale.

5.6 Protezione dei dati

Comunicazione di dati personali ad altri Stati Schengen

Il trattamento dei dati è retto dalla LPD e sottostà alla vigilanza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). La LPD pone requisiti particolari alla comunicazione di dati personali all’estero (art. 16 seg. LPD). L’articolo 16 LPD sancisce che dati personali possono di norma essere comunicati all’estero soltanto se la legislazione dello Stato destinatario garantisce una protezione adeguata dei dati. L’adeguatezza della legislazione estera Ë esaminata dal Consiglio federale. Per tutti gli