Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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esteri alla Confederazione. La stessa norma regge anche l’obbligo dei Cantoni di effettuare lo scambio di informazioni tramite un servizio centrale (punto di contatto nazionale) che canalizza e coordina lo scambio di informazioni di polizia con gli altri Stati Schengen. Attribuisce inoltre alla Confederazione una competenza sussidiaria, da interpretare in modo rigido, per gli atti normativi interni, nella misura in cui siano strettamente correlati con gli affari esteri e producano effetti oltre le frontiere nazionali58. L’obbligo di utilizzare esclusivamente il punto di contatto nazionale per lo scambio transfrontaliero di informazioni con le autorit‡ di perseguimento penale di altri Stati Schengen, è una misura di ordine organizzativo che mette l’accento sull’aspetto internazionale necessario. Questa norma corrisponde inoltre al principio sancito dall’articolo 56 capoverso 3 Cost. secondo cui le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono tramite la Confederazione, se non sono coinvolte autorit‡ estere subordinate.

La competenza normativa della Confederazione sancita dall’articolo 54 capoverso 1 Cost. non può essere interpretata in modo estensivo; nell’attuare trattati internazionali la Confederazione Ë vincolata alla suddivisione interna delle competenze. ´Se la conclusione di un trattato internazionale soggiace a regole particolari riguardanti le competenze, la sua attuazione Ë soggetta alle norme abituali di ripartizione delle competenze. Di conseguenza, quando aderisce a un trattato internazionale il cui oggetto Ë di competenza cantonale, la Confederazione non puÚ adottare le necessarie disposizioni di esecuzione fondandosi su tale trattato. Questo compito spetta ai Cantoniª59. La Confederazione non può basarsi sull’articolo 54 Cost. quando si tratta di disciplinare in modo vincolante la trasmissione di informazioni dalle autorit‡ cantonali di perseguimento penale al punto di contatto nazionale (COA fedpol). Può in parte rifarsi all’articolo 123 capoverso 1 Cost. secondo cui la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. In tale quadro, quest’ultima può regolamentare lo scambio di dati di polizia, se si tratta di informazioni su reati sottoposti alla giurisdizione federale (art. 23 seg. CPP) o di informazioni trattate nell’ambito di una procedura investigativa (art. 306 CPP). Per poter trasmettere al punto di contatto nazionale informazioni trattate dalle autorit‡ cantonali di perseguimento penale in virt˘ delle leggi di polizia cantonali, occorre che i Cantoni creino le proprie basi giuridiche necessarie.

5.2 Compatibilit‡ con gli impegni internazionali della Svizzera

Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie i propri obblighi sanciti dall’AAS. Contribuisce inoltre all’applicazione uniforme dei principi dello scambio di informazioni tra autorit‡ di contrasto dello spazio Schengen. Il recepimento della direttiva (UE) 2023/977 e la revisione totale della LSIS sono conciliabili con gli impegni internazionali della Svizzera. Queste misure sono compatibili con la Convenzione del 4 novembre 195060 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert‡ fondamentali (CEDU), il Patto internazionale del 16 dicembre 196661 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e gli altri impegni internazionale della Svizzera in tale ambito. La trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 e le concomitanti modifiche di legge sono quindi conformi al diritto internazionale.

58Ehrenzeller/Portmann, St. Galler Kommentar, art. 54 Cost., n. marg. 12 seg., con rinvii

59Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 ´Sicurezza interna: chiarire le competenzeª, FF 2012 3973, in particolare pagg. 4002, 4006.

60RS 0.101

61 RS 0.103.2