Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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Inoltre non crea nemmeno nuovi obblighi relativi alla trasmissione di dati che vadano oltre quanto gi‡ disciplinato dalla vigente LSIS. La precisazione, tuttavia, dei compiti che lo SPOC (COA fedpol) Ë chiamato ad assolvere nonchÈ delle sue capacit‡, della sua organizzazione e della sua composizione potrebbe comportare un maggiore fabbisogno di personale. Per poter determinare il personale necessario all’esecuzione dello scambio di informazioni secondo la direttiva (UE) 2023/977 occorre un’analisi dettagliata. In tale contesto, un eventuale fabbisogno finanziario collegato al personale supplementare sar‡ presentato nell’ambito del rilevamento del fabbisogno che sar‡ eseguito nel 2025 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a seguito dell’introduzione del quadro di sviluppo per la gestione delle finanze federali.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
Anche i Cantoni sono tenuti a trasporre il presente sviluppo dell’acquis di Schengen e devono recepirlo autonomamente nel proprio diritto, entro i limiti delle loro competenze. Come previsto nella LSIS vigente, l’intero scambio di informazioni avviene tramite lo SPOC, ossia tramite la COA fedpol. Quest’ultima deve provvedere affinché riceva in tempo utile le informazioni disponibili presso le autorit‡ cantonali di perseguimento penale, comprese le informazioni ottenute e trattate sulla base delle leggi di polizia cantonali. A tal fine, la COA fedpol chiede ai Cantoni nel singolo caso se dispongono di informazioni. Le autorit‡ cantonali di perseguimento penale devono inoltrare alla COA fedpol le informazioni richieste 24 ore su 24, sette giorni su sette, secondo i termini fissati dalla direttiva (UE) 2023/977. Questo puÚ richiedere adeguamenti di ordine organizzativo (istituzione di un servizio di picchetto disponibile 24 ore su 24, formazione di personale supplementare), giuridico (creazione di una base giuridica vincolante che permetta di trasmettere allo SPOC le informazioni cantonali disponibili) e tecnico (modifica dei sistemi per la ricerca e la trasmissione di informazioni). L’attuazione tecnica dovr‡ essere coordinata con i progetti in corso (p. es POLAP).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalit‡
Il presente progetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, sempreché per la loro conclusione non sia responsabile il Consiglio federale in virt˘ della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200257 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 LOGA). Visto che la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 richiede modifiche a livello di legge (nuova versione della LSIS), lo scambio di note concernente il recepimento della direttiva e le modifiche di legge necessarie per la sua trasposizione saranno sottoposti congiuntamente al Parlamento per approvazione.
L’avamprogetto di legge allegato al decreto federale (nuova versione della LSIS) poggia sull’articolo 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost. Per quanto riguarda l’aspetto dello scambio transfrontaliero di informazioni tra i punti di contatto nazionali, il disciplinamento previsto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. che attribuisce gli affari
57 RS 171.10