Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
mento europeo il 15 marzo 2023 e dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2023. L’approvazione ufficiale della direttiva Ë avvenuta il 10 maggio 2023 tramite sottoscrizione dell’atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE.
1.3 Procedura per il recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
L’articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire tutti gli atti adottati dall’UE quale sviluppo dell’acquis di Schengen sin dalla firma dell’AAS avvenuta il 26 ottobre 2004 e, laddove necessario, a trasporli nel diritto svizzero.
L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente, il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).
Se lo sviluppo da recepire Ë giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, Ë considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, in caso di referendum, al Popolo.
La direttiva sottoposta alla Svizzera ha carattere vincolante e deve pertanto essere ugualmente oggetto di uno scambio di note.
Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale. La Svizzera nella sua nota di risposta del 9 giugno 2023 relativa al recepimento della direttiva (UE) 2023/977 ha dunque informato l’UE che lo scambio di note potr‡ entrare in vigore soltanto nella data della notifica da parte della Svizzera del soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi dell’acquis di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine dovrà inoltre aver luogo l’eventuale referendum.
Non appena la procedura nazionale sar‡ completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione della direttiva UE saranno stati soddisfatti, la Svizzera ne informerà per scritto immediatamente il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non Ë indetto il referendum contro il recepimento e la trasposizione della direttiva UE, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.
La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera rischia di pregiudicare la cooperazione Schengen e pertanto anche la cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con art. 14 par. 2 AAD5).
In base alla data di notifica da parte dell’UE (25 aprile 2023), il termine per recepire e trasporre la direttiva (UE) 2023/977 scade dunque il 25 aprile 2025.
5 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunit‡ europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68