Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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1.4 Varianti esaminate
Con l’entrata in vigore della legge del 12 giugno 20096 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS), la semplificazione dello scambio di informazioni tra autorit‡ di perseguimento penale ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI Ë stata attuata nel diritto svizzero. La LSIS disciplina le modalit‡ dello scambio di informazioni. La direttiva (UE) 2023/977 precisa queste modalit‡ e definisce le condizioni per lo scambio di informazioni.
Ai fini della trasposizione della suddetta direttiva Ë stato esaminato preliminarmente se fosse pi˘ opportuno mantenere una regolamentazione a livello di legge federale o se la direttiva potesse invece essere considerata direttamente applicabile. Le direttive dell’UE sono atti giuridici che stabiliscono un obiettivo che tutti i Paesi dell’UE devono conseguire. L’obiettivo è per ogni Stato membro vincolante, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288 par. 3 TFUE7). Spetta pertanto ai singoli Paesi definire attraverso disposizioni nazionali come conseguire tale obiettivo. La direttiva conferisce agli Stati membri un mandato legislativo. Si tratta quindi di un atto che necessita di essere trasposto, le cui disposizioni sono direttamente applicabili soltanto in casi eccezionali. La diretta applicabilit‡ della direttiva (UE) 2023/977 sarebbe possibile soltanto se le disposizioni previste dal diritto internazionale fossero sufficientemente precise e chiare per costituire, nel caso specifico, la base di una decisione. Le disposizioni devono pertanto essere ´giustiziabiliª, ossia devono definire i diritti e i doveri del singolo e rivolgersi alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto8. La direttiva (UE) 2023/977, quale atto che necessita di una trasposizione, non adempie questi criteri, ragion per cui una sua applicazione diretta e generale non entra in linea di conto. Occorre quindi trasporla nel diritto nazionale. Inoltre, la direttiva (UE) 2023/977, viste le sue disposizioni soggette a interpretazione e alla luce del sistema federalista della Svizzera, non Ë applicabile in Svizzera senza previo adeguamento specifico al diritto svizzero.
È stata ugualmente esaminata l’opportunità di estendere le disposizioni relative all’assistenza in materia di polizia previste dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale (CP)9. Si è tuttavia rinunciato a un’estensione in tal senso, dato che le norme di diritto formali in materia di cooperazione di polizia non vanno in linea di principio inserite nel CP.
La LSIS Ë una legge federale intesa a disciplinare in modo chiaro lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen ai fini di prevenire, accertare e perseguire reati. La revisione di questa legge speciale ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 si rivela pertanto necessaria. Tuttavia, alla luce delle numerose aggiunte e precisazioni apportate dalla direttiva in materia di scambio di informazioni, la maggior parte delle disposizioni della LSIS non sono pi˘ pertinenti, motivo per cui Ë necessario sottoporre la legge a una revisione totale.
6 RS 362.2
7Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
8DTF 136 I 297, consid. 8.1