Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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le università e le autorità locali oppure per definire quale unità della SEM sarà interessata. Si propone inoltre che il Consiglio federale possa disciplinare le modalità di utilizzo della piattaforma europea.

Articolo 120d capoverso 2 lettera a

L’elenco dei trattamenti di dati vietati di cui all’articolo 120d LStrI deve essere completato con la menzione della piattaforma europea e il riferimento agli articoli che riguardano quest’ultima. Sono autorizzati unicamente i trattamenti di dati conformi alle disposizioni pertinenti. I dati utilizzati sulla piattaforma sono dati utili nell’ambito della procedura di visto trasferiti nel sistema nazionale visti. Tutti i dati estratti in questo contesto devono essere trattati in maniera conforme al diritto.

Coordinamento con altri progetti in corso

I vari progetti legati agli sviluppi dell’acquis di Schengen comportano molteplici modifiche alla LStrI. Quando si tratterà di redigere il messaggio del Consiglio federale, occorrerà tenere conto di questo aspetto e fare il punto sugli elementi da coordinare.

A titolo indicativo, l’articolo 102c P-LStrI dovrà cambiare numerazione quando il progetto interoperabilità (IOP) sarà entrato in vigore (FF 2021 674). Anche gli articoli 109b e 120d P-LStrI sono stati peraltro rivisti nel quadro del progetto IOP. Pure le revisioni compiute nel quadro del progetto VIS Recast (art. 109a, 109b e 109e nLStrI, FF 2022 3213) dovranno essere prese in considerazione e tenere conto della piattaforma europea. Tali disposizioni di coordinamento verranno redatte in un secondo momento.

Il nuovo articolo 15a della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA), adottato nel quadro del progetto VIS Recast (FF 2022 3213), dovrà essere rivisto in modo tale che i riferimenti al regolamento VIS si basino sull’ultima versione modificata dal presente regolamento. Ciò si renderà tuttavia necessario unicamente nel caso in cui il presente progetto dovesse entrare in vigore dopo il progetto VIS Recast.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Costi del progetto informatico SEM

La Confederazione (SEM) si fa carico dei costi del progetto di trasposizione nazionale, che prevede tra l’altro il collegamento della Svizzera alla piattaforma europea, la predisposizione di un sistema sicuro per la conservazione dei dati e la digitalizzazione dei visti. In base alle informazioni disponibili al momento, i costi per l’adeguamento e il collegamento del sistema nazionale d’informazione visti ammontano in totale a 8,2 milioni di franchi. Il progetto di trasposizione nazionale figura sotto la voce «Sviluppo N-VIS» del credito d’impegno IV per lo sviluppo dell’acquis di