Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/38: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LEI) (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente) · 11 pagine

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tra le altre cose: la nazionalità delle persone, la situazione familiare nello Stato di residenza, difficoltà per la coabitazione nello Stato di destinazione, il bene del minore o l’intensità delle relazioni sociali, culturali e familiari34.

Per quanto riguarda la questione specifica del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare di persone con statuto di protezione provvisorio (senza statuto di rifugiato), la Corte EDU ha ritenuto che gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un «più ampio margine discrezionale». In una nuova sentenza della Corte EDU del 4 luglio 202335 contro la Svizzera, la Corte ha precisato che questo margine discrezionale è significativamente minore per quanto riguarda il requisito di non dipendenza dall’assistenza sociale nel caso del ricongiungimento familiare di persone con statuto di rifugiato.

Questo margine di manovra non è assoluto e richiede un esame sotto il profilo della proporzionalità. Con un periodo di attesa superiore a due anni acquisterebbero maggior peso eventuali ostacoli insormontabili alla vita familiare nel Paese d’origine. La Corte EDU ha sottolineato che gli Stati membri devono interpretare e applicare le disposizioni della CEDU in modo tale che i diritti garantiti dalla Convenzione stessa (compreso il diritto al rispetto della vita familiare) siano concreti ed effettivi e non teorici e illusori. Il processo decisionale doveva inoltre fornire congrue garanzie in termini di flessibilità, velocità ed efficacia allo scopo di garantire il rispetto del diritto sancito dall’articolo 8 CEDU36. Di conseguenza, uno Stato parte della CEDU può introdurre nella propria legislazione un periodo di attesa severo e indifferenziato di massimo due anni per le persone con protezione sussidiaria o statuto di protezione provvisorio. Si ritiene pertanto, ai sensi di una presunzione confutabile, che tale periodo di attesa sia compatibile con il rispetto della vita familiare37.

Sorge inoltre l’interrogativo se il periodo di attesa previsto dalla legge per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente con statuto di rifugiato sia compatibile con il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU. Non viene concesso l’asilo e, pertanto, un permesso di dimora a chi ha violato o messo in pericolo la sicurezza della Svizzera, ha commesso atti riprensibili o è stato espulso dal Paese. Non viene inoltre concesso l’asilo a chi è divenuto rifugiato soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento (art. 53 e 54 LAsi)38. Ciò significa che queste persone beneficiano unicamente di un’ammissione provvisoria e non di un permesso di dimora solo per via delle loro azioni o di motivi di cui esse stesse sono la causa. Prima delle precitate sentenze della Corte EDU, il TAF aveva respinto tale discriminazione in questo contesto. In base alla Convenzione sui rifugiati, questi ultimi non avrebbero diritto al ricongiungimento familiare39. Nella sua sentenza del 4 luglio 2023 in relazione al prerequisito dell’indipendenza dall’aiuto sociale per poter beneficiare del ricongiungimento familiare, tuttavia, la Corte EDU aveva considerato che le persone con statuto di rifugiato debbano sempre beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle altre persone straniere40. Di questo aspetto tiene conto il diritto svizzero nella misura in cui, nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare, occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente (cfr. art. 74 cpv. 5 OASA).

34 Cfr. Corte EDU, sentenza del 2 agosto 2001 nella causa Boultif c. Svizzera, n. 54273/00; Sentenza della Grande Camera del 18 ottobre 2006 nella causa Üner c. Paesi Bassi, n. 5427300

35 Corte EDU, sentenza del 4 luglio 2023 nella causa M.A. e altri c. Svizzera, n. 13258/18 e 3 altri, § 104 segg.

36 Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2021 nella causa M.A. c. Danimarca, n. 6697/18, § 161 segg. e 193 in fine

37 Cfr. Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2021 nella causa M.A. c. Danimarca, n. 6697/18, § 162 seg. e 192 segg.: «Si elle ne voit aucune raison de douter des motifs justifiant un délai d’attente de deux ans, tels que ceux à l’origine de l’article 8 de la directive de l’Union européenne sur le regroupement familial[...]»; DTAF F-2739/2022 del 24 novembre 2022, consid. 6.3

38 Cfr. le argomentazioni della Corte EDU nella sentenza del 4 luglio 2023 nella causa B.F. e altri c. Svizzera, n. 13258/18 e 3 altri, § 102 seg.

39 DTAF F-8197/2015 del 13 marzo 2017, pag. 6 par. 5

40 Corte EDU, sentenza del 4 luglio 2023 nella causa M.A. e altri c. Svizzera, n. 13258/18 e 3 altri, § 98 segg.