Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/38: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LEI) (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente) · 11 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’avamprogetto per la modifica della LStrI si basa sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza della Confederazione per la legislazione sulla concessione dell’asilo nonché sulla dimora e il domicilio degli stranieri); la modifica dell’articolo 85c capoverso 1 P-LStrI qui proposta è conforme al principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 cpv. 1 Cost.) e al principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). La protezione garantita da questa disposizione corrisponde, dal punto di vista materiale, a quella garantita dalla CEDU, pertanto si può rimandare ai considerando del punto 6.2.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera CEDU e Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)
Le misure proposte riguardano in primo luogo il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione (art. 8 e 14 CEDU; art. 17 e 26 Patto ONU II29).
Le disposizioni del Patto ONU II non garantiscono diritti più ampi rispetto alla CEDU, pertanto non verranno analizzate ulteriormente30.
Il rifiuto di un diritto di soggiorno può avere ripercussioni sull’organizzazione della vita privata e familiare e rientrare pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 8 CEDU31.
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, fatti salvi gli obblighi derivanti da trattati, gli Stati hanno il diritto di controllare l’entrata e il soggiorno delle persone straniere sul loro territorio. Peraltro la CEDU non garantisce alcun diritto a una persona straniera di entrare o soggiornare in un dato Paese. La giurisprudenza ricorda inoltre che l’articolo 8 CEDU non garantisce un diritto assoluto al ricongiungimento familiare sul territorio di un dato Stato32. Dall’articolo 8 paragrafo 1 CEDU, per esempio, non si può desumere il diritto a un permesso di dimora qualora il ricongiungimento familiare non persegua obiettivi squisitamente familiari. Per obiettivi non squisitamente familiari s’intendono per esempio il miglioramento della carriera professionale o della situazione economica dei familiari.
Secondo l’articolo 8 paragrafo 2 CEDU, un’autorità pubblica può interferire con l’esercizio di questo diritto solo a certe condizioni. Una siffatta ingerenza nella vita privata e familiare richiede una base legale. Pertanto «non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Anche ingerenze statali quali le misure volte a limitare l’immigrazione possono rientrare nella nozione di «benessere economico»33. L’autorità competente deve valutare caso per caso se la misura in questione è proporzionale. Questo significa che occorre procedere a una ponderazione degli interessi privati e pubblici. Secondo la giurisprudenza costante della Corte EDU, tra i criteri determinanti figurano
29 RS 0.103.2; Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici è stato adottato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1991 ed è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992.
30 Cfr. sentenza del TF 2A 49/1998 del 17 novembre 1998 consid. 1b/aa.
31 Cfr. Corte EDU, sentenze del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio c. Svizzera, n. 71186/09, § 58 segg., e dell’11 dicembre 2018 nella causa Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera, n. 65550/13, § 57 segg.
32 Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2021 nella causa M.A. c. Danimarca, n. 6697/18, § 131 seg.
33 Cfr. Corte EDU, sentenza del 21 giugno 1988 nella causa Berrehab c. Paesi Bassi, n. 10730/84; Sentenza del 19 febbraio 1996 nella causa Gül c. Svizzera, n. 23218/94, parere della Commissione e sentenza del 28 novembre 1996 nella causa Ahmut c. Paesi Bassi, n. 21702/93; Cfr. inoltre DTF 125 I 153, 120 Ib 1 consid. 4b e 4a nonché sentenze del TF 2C_693/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 2.2 e 2C_437/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 2.1. 9/11