Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/38: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LEI) (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente) · 11 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Genesi del periodo di attesa nella legge federale sugli stranieri e la loro integra-
zione
La disciplina dell’ammissione provvisoria, sancita dalla legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), è entrata in vigore nel 19872. Non contemplava una disciplina specifica del ricongiungimento familiare. Fino al 1° ottobre 1999 il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente era retto dall’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 1987 concernente l’ammissione provvisoria (e l’internamento) degli stranieri. In virtù di questa disposizione, l’autorizzazione del ricongiungimento familiare presupponeva, tra le altre cose, che la polizia cantonale degli stranieri fosse disposta a rilasciare previamente allo straniero un permesso di dimora3.
Il ricongiungimento familiare per rifugiati ammessi provvisoriamente in Svizzera era retto dall’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 sull’asilo (art. 39 cpv. 1). Essa prevedeva un periodo di attesa di tre anni, secondo il tenore seguente: Dopo l’inoltro di una domanda d’asilo da parte di familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente, l’Ufficio federale, fatto salvo il capoverso 2, autorizza la loro entrata in Svizzera, se i rifugiati ammessi provvisoriamente non possono recarsi in un Paese terzo entro tre anni dalla decisione dell’ammissione provvisoria4. Conformemente alla giurisprudenza, questo termine di tre anni non veniva applicato in automatico, bensì in funzione delle circostanze del caso specifico, ossia a seconda che fosse possibile o meno il ricongiungimento familiare in un Paese terzo entro detto termine5.
Nell’ambito del dibattito parlamentare sulla revisione parziale della legge sull’asilo (LAsi), il ricongiungimento familiare e il periodo di attesa di tre anni per tutte le persone ammesse provvisoriamente sono stati integrati nel marzo 2005 nell’allora legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), entrata in vigore il 1° gennaio 20076. Dal 1° gennaio 2008 questa disciplina è codificata nella legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; art. 85 cpv. 7 LStrI)8.
Nell’ottobre 2016 il Consiglio federale ha adottato un rapporto9 che sottoponeva a verifica lo statuto dell’ammissione provvisoria e illustrava tre possibilità di modifica di tale statuto giuridico per poter meglio rispondere alle condizioni quadro attuali (p. es. per quanto riguarda i prerequisiti per disporre l’ammissione provvisoria, il cambiamento di Cantone e il ricongiungimento familiare). Su tale base l’Assemblea federale ha adottato la mozione 18.3002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) «Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio» del 18 gennaio 2018. La mozione incaricava il Consiglio federale di presentare un disegno di legge che adeguasse in modo mirato detto statuto, allo scopo di eliminare
1RU 49 293
2RU 1987 1665
3Cfr. DTF 126 II 335 pag. 341
4Cfr. art. 51 cpv. 5 vLAsi i.c.d. con l’art. 39 vOAsi 1; Cfr. RU 1999 2302
5GICRA 2006/7 consid. 7
6RU 2006 4745, in particolare 4767; FF 2002 6087
7 RS 142.20
8 Cfr. Boll. Uff. 2005 S 322 [Intervento della relatrice della commissione Heberlein Trix nell’ambito della revisione parziale della LAsi, 02.060]; si veda anche il testo di legge presentato in votazione finale, in: FF 2005 6545; RU 2007 5437
9 Rapporto del Consiglio federale del 12 ottobre 2016 «Ammissione provvisoria e persone bisognose di protezione: analisi e possibilità d’azione» (non disponibile in italiano). Consultabile su: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti 3/11