Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/38: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LEI) (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente) · 11 pagine

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gli ostacoli maggiori all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone che rimangono in Svizzera a lungo termine. Non richiedeva adeguamenti per quanto riguarda il ricongiungimento familiare. Il 17 dicembre 2021 le Camere hanno adottato una pertinente modifica della LStrI10. In tale contesto la disciplina dell’articolo 85 capoversi 7-8 LStrI sul ricongiungimento familiare non è stata modificata per quanto riguarda la sostanza. Per ragioni di sistematica tale disciplina è tuttavia stata trasferita in un nuovo articolo (art. 85c nLStrI). La modifica corrispondente entrerà in vigore il 1° giugno 2024.

Durante la legislatura 2015–2019 sono stati presentati due interventi parlamentari che chiedevano la soppressione del periodo di attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente:

- la mozione di Lisa Mazzone (18.4311) del 14 dicembre 2018 «Diritto alla vita fami-

liare. Ricongiungimento familiare esteso e agevolato per i rifugiati» chiedeva la soppressione del termine di carenza di tre anni. Nel suo parere del 13 febbraio 2019 il Consiglio federale ha indicato che continuava a ritenere il periodo di attesa di tre anni opportuno e necessario e ha proposto di respingere la mozione. Il Consiglio nazionale ha seguito tale proposta e ha respinto la mozione.

- L’interpellanza di Sandra Locher Benguerel (20.4437) del 9 dicembre 2020 «Bene

dei minori trascurato» chiedeva una migliore protezione del diritto alla vita familiare nel contesto delle procedure secondo il diritto in materia di stranieri e d’asilo, con particolare riferimento ai minori. Nel suo parere del 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha confermato la propria posizione in merito alla mozione 18.4311, secondo cui intendeva mantenere il periodo di attesa di tre anni.

Sentenza di principio della Corte EDU

La sentenza di principio della Grande Camera della Corte EDU del 9 luglio 2021 nella causa M. A. c. Danimarca11 si riferisce a un ricorso correlato al rifiuto da parte delle autorità danesi di rilasciare alla moglie del ricorrente un permesso di soggiorno nell’ambito del ricongiungimento familiare. Il ricorrente aveva lamentato che le persone che come lui avevano ottenuto una «protezione provvisoria» in Danimarca dovessero attendere lo scadere di un termine legale di tre anni prima di poter presentare una domanda di ricongiungimento familiare. Viceversa, altre persone che in Danimarca godevano di una protezione internazionale, non soggiacevano a tale periodo di attesa. In tale contesto il ricorrente invocava l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali12 (CEDU) in combinato disposto con il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 della stessa.

La Corte EDU ha ritenuto che un periodo di attesa legale di tre anni nel quadro del ricongiungimento familiare di persone straniere non è compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 CEDU. Nonostante il margine discrezionale concesso agli Stati per definire il periodo di attesa, la Corte sottolinea la necessità di un giusto equilibrio tra gli interessi privati e il benessere economico dello Stato in questione. Ha ritenuto che a partire da un periodo di attesa di oltre due anni si debba sempre procedere a una valutazione caso per caso (esame della proporzionalità). Nel caso in esame, non è stato raggiunto un giusto equilibrio tra l’interesse del ricorrente a condurre con la moglie una vita familiare sotto lo stesso tetto in Danimarca e l’interesse della società a controllare l’immigrazione e a provvedere al benessere del Paese. La Corte EDU ha pertanto ritenuto che vi era stata una violazione dell’articolo 8 CEDU.

10 FF 2021 2999

11 Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2021 nella causa M.A. c. Danimarca, n. 6697/18

12 La Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stata approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 ed è entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974; RS 0.101 4/11