Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/38: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LEI) (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente) · 11 pagine

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La SEM ha adeguato la propria prassi a queste sentenze e ha modificato di conseguenza le istruzioni corrispondenti21.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è menzionato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019–2023. Il progetto è nato in risposta alle sentenze della Corte EDU e del TAF menzionate al punto 1.2.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Nella sua sentenza, la Corte EDU afferma che non esiste una regolamentazione uniforme a livello nazionale, europeo e internazionale per quanto riguarda la durata dei periodi di attesa per le persone con statuto di protezione sussidiaria o temporanea22.

Essa indica che alcuni argomenti desunti dalla CEDU e dalla giurisprudenza in essere sono favorevoli alla concessione di un ampio margine discrezionale agli Stati. Un ulteriore fattore di rilievo per definire l’entità del potere discrezionale è l’esistenza o l’assenza di coerenza tra le legislazioni nazionali degli Stati membri. Stando a un’analisi di diritto comparato, 32 dei 42 Stati membri garantiscono alle persone aventi diritto a una protezione sussidiaria un diritto al ricongiungimento familiare. In questo ambito, tuttavia, qualsiasi raffronto è delicato, giacché la definizione di «protezione sussidiaria» può variare da uno Stato all’altro e i periodi di attesa si applicano di conseguenza a gruppi di persone diversi23.

Al tempo stesso la Corte osserva che – sebbene la Danimarca non sia associata alla politica europea comune in materia di asilo e migrazione – gli Stati membri dell’UE devono beneficiare di un più ampio margine di discrezionalità sia per quanto riguarda la concessione del ricongiungimento familiare alle persone aventi diritto a una protezione sussidiaria sia per l’introduzione di periodi di attesa per il ricongiungimento familiare. Pertanto la direttiva relativa al ricongiungimento familiare24 non si applica alle persone aventi diritto a una protezione sussidiaria. L’articolo 8 della direttiva prevede peraltro la possibilità di sospendere il diritto al ricongiungimento familiare per due o tre anni per altre categorie di cittadini stranieri, purché non si tratti di rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra25. Va inoltre ricordata la sentenza della CGUE del 27 giugno 200626 con cui è stata respinta la richiesta del Parlamento di sospendere l’articolo 8 per quanto riguarda i periodi di attesa per violazione del diritto internazionale.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Il periodo di attesa legale per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente dev’essere ridotto da tre a due anni. Conformemente alla decisione del TAF, le domande dovrebbero essere esaminate non prima di sei mesi prima dello scadere del periodo di attesa di due anni.

Se necessario per motivi particolari, in un caso specifico il ricongiungimento familiare può tuttavia essere autorizzato già prima dello scadere del periodo di attesa di due anni

21 Disponibile su: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > III. Legge sull’asilo > Situazione giuridica, n. 6.3.9

22 Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2021 nella causa M.A. c. Danimarca, n. 6697/18, § 160

23 Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2021 nella causa M.A. c. Danimarca, n. 6697/18, § 69

24 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22.9.2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU L 2003/251, pag. 12

25 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, RS 0.142.30

26 Sentenza del 27 giugno 2006, C-540/03 (Parlamento europeo c. Consiglio europeo) 6/11