Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/38: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LEI) (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente) · 11 pagine

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anni (risp. 12 mesi se si tratta di includere figli maggiori di 12 anni) accordato dalla legge per il ricongiungimento (art. 74 cpv. 3 OASA). Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari (art. 74 cpv. 4 OASA).

Nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente (art. 74 cpv. 5 OASA).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Negli ultimi cinque anni (2018 – 2022) una media di 333 persone ammesse provvisoriamente hanno presentato ogni anno una domanda di ricongiungimento familiare; in circa 126 casi la domanda è stata accolta.

Grazie alla modifica proposta, le persone ammesse provvisoriamente possono chiedere il ricongiungimento familiare un anno prima di quanto previsto dal diritto vigente. Nell’anno in cui questa modifica di legge entrerà in vigore, pertanto, potranno presentare una domanda di ricongiungimento familiare sia le persone che in virtù del diritto previgente avranno dovuto aspettare tre anni sia le persone che in virtù della legge riveduta avranno dovuto aspettare solo due anni. Quell’anno si avranno pertanto in via eccezionale circa 126 domande di ricongiungimento familiare in più rispetto alla norma. Nel complesso, tuttavia, le domande di ricongiungimento familiare non dovrebbero aumentare giacché i prerequisiti, come per esempio l’indipendenza finanziaria, restano invariati. Al tempo stesso, la riduzione del periodo di attesa potrebbe essere un incentivo all’integrazione e accrescere la motivazione ad assumere un’attività lucrativa.

La prevista modifica di legge non implica oneri supplementari per la Confederazione, giacché come detto i prerequisiti per la concessione dell’ammissione provvisoria rimangono invariati e non si avrà pertanto un aumento complessivo dei ricongiungimenti familiari. L’unica ripercussione finanziaria consisterà nel versamento anticipato di un anno dei sussidi spettanti ai Cantoni (somma forfettaria globale, a favore dell’integrazione e per le spese amministrative).

Nell’anno in cui questa modifica di legge entrerà in vigore, pertanto, la Confederazione dovrà versare ai Cantoni i sussidi per il ricongiungimento familiare sia delle persone che in virtù del diritto previgente avranno dovuto aspettare tre anni sia delle persone che in virtù della legge riveduta avranno dovuto aspettare solo due anni. Si stima che questi sussidi si aggireranno intorno ai 4,6 milioni di franchi circa per 126 persone (somma forfettaria a favore dell’integrazione: fr. 2,3 mio.; somma forfettaria globale: fr. 2,2 mio.; somma forfettaria per le spese amministrative: fr. 0,1 mio.).

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re-

gioni di montagna

Come indicato al punto 5.1, ne potrebbe conseguire che i Cantoni debbano corrispondere un aiuto sociale alle persone che raggiungono un familiare in Svizzera; tuttavia i Cantoni beneficerebbero di pertinenti sussidi federali.