Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/38: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LEI) (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente) · 11 pagine
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(principio della proporzionalità, art. 5 cpv. 2 Cost.). In questo modo è tenuto conto delle sentenze della Corte EDU e del TAF (v. anche commenti al punto 4).
3.2 Attuazione
Non occorre concretizzare la nuova disciplina a livello esecutivo. I termini vigenti per la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare allo scadere del periodo di attesa rimangono invariati (art. 74 cpv. 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 200727 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa; OASA).
4 Commento all’unico articolo
Art. 85c cpv. 1
Il coniuge e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni di uno straniero ammesso provvisoriamente possono raggiungere quest’ultimo ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria al più presto due anni dopo la decisione di ammissione provvisoria se:
• coabitano con lui;
• vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni;
• la famiglia non dipende dall’aiuto sociale;
• sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o
sono iscritti a una corrispondente offerta di promozione linguistica (quest’obbligo non vincola i figli non coniugati minori di 18 anni); e
• lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai
sensi della legge federale del 6 ottobre 200628 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
In questo contesto la nozione di persone ammesse provvisoriamente include anche i rifugiati ammessi provvisoriamente.
Per l’esame della proporzionalità vanno tenuti in considerazione in particolare i seguenti elementi:
• sussistere della vita familiare prima della concessione dell’ammissione provvisoria;
• presenza di ostacoli insormontabili al prosieguo della vita familiare fuori dalla Sviz-
zera;
• grado d’integrazione della persona richiedente e suoi legami con la Svizzera;
• bene del minore (l’interesse del minore va tenuto in particolare considerazione).
Se la domanda di ricongiungimento familiare viene presentata prima dello scadere del periodo di attesa di due anni, essa dev’essere esaminata caso per caso e in modo circostanziato già al momento in cui viene presentata, se il periodo di attesa di due anni scade entro i sei mesi successivi.
Se in un caso specifico il periodo di attesa di due anni risulta sproporzionato, il ricongiungimento familiare può tuttavia essere autorizzato già prima dello scadere di tale periodo (principio della proporzionalità, art. 5 cpv. 2 Cost.). Si pensi al caso di un minore bisognoso di cure che debba attendere all’estero, in condizioni precarie, la fine del periodo di attesa di due anni, nonostante il criterio dell’indipendenza dall’aiuto sociale sarebbe soddisfatto anche in caso di ricongiungimento familiare immediato e nonostante sia disponibile un alloggio consono ai bisogni.
Dopo lo scadere del periodo di attesa le domande d’inclusione nell’ammissione provvisoria devono essere presentate, come sinora, entro lo scadere del periodo di cinque
27 RS 142.201
28 RS 831.30 7/11