Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/38: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LEI) (Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente) · 11 pagine
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Compendio
A seguito di una sentenza di principio della Corte europea dei diritti dell’uomo
(Corte EDU), confermata dal Tribunale amministrativo federale (TAF) nel novembre 2022, occorre adeguare la disciplina del ricongiungimento familiare di per-
sone ammesse provvisoriamente prevista dalla legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione. Il periodo di attesa generale di tre anni vigente dev’essere ri-
dotto a due anni.
Situazione iniziale
Con sentenza di principio del 9 luglio 2021 la Corte EDU ha stabilito che un periodo di attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare di persone straniere non è compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare sancito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nonostante il margine discrezionale concesso agli Stati per definire il periodo di attesa, la Corte sottolinea la necessità di un giusto equilibrio tra gli interessi privati e il benessere economico dello Stato in questione. Ha ritenuto che a partire da un periodo di attesa di oltre due anni si debba pertanto sempre procedere a una valutazione caso per caso (esame della proporzionalità).
Nella sua sentenza di principio del 24 novembre 2022, il TAF si è pronunciato sul periodo di attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente e sulla sentenza della Corte EDU. In tale contesto ha ritenuto che, alla luce della sentenza della Corte EDU, l’autorità competente debba modificare la propria prassi in sede di applicazione del periodo di attesa. In assenza di una modifica di legge corrispondente, in futuro quando sarà stato raggiunto un periodo di attesa effettivo di due anni si dovrà procedere, su richiesta della parte, a un esame individuale e dettagliato. Per questo esame occorrerà tenere conto dei fattori menzionati dalla Corte EDU, nello specifico il grado d’integrazione in Svizzera, l’esistenza di ostacoli insormontabili al prosieguo della vita familiare nello Stato d’origine o in uno Stato terzo e il bene del minore.
Contenuto del progetto
Per adeguare la disciplina del ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente occorre modificare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Il periodo di attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente dev’essere sostituito da un periodo di attesa di due anni.
Non occorre concretizzare la nuova disciplina a livello esecutivo. I termini vigenti per la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare allo scadere del periodo di attesa stabilito per legge rimangono invariati.