Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/41: Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione concernente il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria nonché la concessione di contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 · 67 pagine
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garantire il mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria nella misura richiesta o si rendesse addirittura necessario rinunciare a singole tratte, si potrebbero avere ripercussioni negative per la politica regionale.
4.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il rinnovo e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria sono attuati nel rispetto delle vigenti disposizioni ambientali (ad es. in materia di inquinamento acustico dei cantieri, protezione delle acque, tutela della natura); in tal modo si fa quanto possibile per limitare le ripercussioni negative per l’ambiente e risanare o migliorare la situazione sotto il profilo ambientale).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La competenza dell’Assemblea federale per questi decreti di stanziamento deriva dall’articolo 167 Cost.
Il decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria negli anni 2025–2028 si basa sull’articolo 5 capoverso 1 LFIF, secondo il quale l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale per il relativo finanziamento.
Sotto il profilo materiale-giuridico il decreto si fonda sull’articolo 49 Lferr. In base a quest’ultimo, la Confederazione si assume l’onere principale nel finanziamento dell’infrastruttura.
Il decreto federale sul credito d'impegno per contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 si fonda sugli articoli 8 LTM e 8 LTrasf. La Confederazione può concedere contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti di trasbordo TC. La base per il finanziamento è costituita dall’articolo 18 capoverso 1 LUMin. L’impiego di crediti d'impegno per la gestione dei mezzi federali destinati a promuovere gli impianti per il traffico merci privati tramite crediti quadro è previsto dall’articolo 8 capoverso 7 LTM e avviene conformemente all’articolo 10 capoverso 5 OFC.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nel settore ferroviario la Svizzera ha concluso vari trattati internazionali e accordi bilaterali con l’UE. I decreti federali proposti non sono in conflitto con questi.
Il sistema di concessione di mezzi a favore dei GI tramite CP pluriennali, previsto dalla Lferr, è inoltre in linea con le prescrizioni del diritto europeo.