Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/41: Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione concernente il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria nonché la concessione di contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 · 67 pagine
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– decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria negli anni 2025–2028,
– decreto federale sul credito d'impegno per contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028.
3.2 Descrizione del progetto e commento alle singole disposizioni
3.2.1 Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria negli anni 2021–2024
Art. 1
Con questo decreto viene messo a disposizione un limite di spesa di 15 100 milioni di franchi destinato a finanziare le indennità per le prestazioni ordinate presso i GI negli anni 2025–2028. La ripartizione dei mezzi sui singoli anni e i relativi crediti a preventivo per il FIF sono decisi annualmente dal Parlamento nell’ambito delle deliberazioni del preventivo. I mezzi sono finanziati integralmente tramite il FIF.
Art. 2
Dal limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere impiegati 594 milioni di franchi per il finanziamento dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria.
Art. 3
I decreti di stanziamento sono decreti federali semplici e come tali non sottostanno a referendum.
3.2.2 Decreto federale sul credito d'impegno per contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028
Art. 1
Il credito d'impegno di 185 milioni di franchi serve per proseguire con il promovimento del traffico merci e del suo trasferimento. Le basi legali principali sono costituite dalla legge sul trasporto di merci e dalla legge sul trasferimento del traffico merci. Oltre agli impianti svizzeri si possono promuovere anche quelli situati all’estero, a condizione che siano utili al trasferimento del traffico pesante transalpino.
Art. 2