Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/41: Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione concernente il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria nonché la concessione di contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
5.3 Forma dell’atto
Ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2 Cost. e dell’articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200241 sul Parlamento (LParl) nel presente caso l’atto va emanato sotto forma di decreto federale semplice, quindi non sottostante a referendum.
Il limite di spesa per il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria negli anni 2025–2028 va approvato nella forma del decreto federale semplice (art. 25 cpv. 1 e 2 e art.
Analogamente, anche il decreto federale sul credito d'impegno per contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 va approvato nella forma del decreto federale semplice.
5.4 Subordinazione al freno delle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. è richiesto il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera per le disposizioni in materia di sussidi e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
Visto l’ammontare sia del limite di spesa (15 700 mio. fr. per il periodo 2025–2028) sia del credito d'impegno (185 mio. fr. per lo stesso periodo) entrambi i decreti federali sottostanno al freno alle spese.
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
I decreti federali sottoposti sono conformi alla legge sui sussidi.
5.5.1 Importanza dei sussidi per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti
Come illustrato al numero 4.3, un’infrastruttura ferroviaria efficiente costituisce un importante fattore concorrenziale per la Svizzera, permettendo di fronteggiare in modo efficiente ed ecologico la crescita del traffico viaggiatori e merci. Dato che le condizioni quadro attuali non permettono di applicare prezzi che coprono i costi per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, gli obiettivi della Svizzera in materia di politica dei trasporti – in particolare l’obiettivo, sancito nella Cost., di trasferire alla ferrovia il traffico transalpino di merci – possono essere raggiunti soltanto grazie al sovvenzionamento dei GI.
Promuovendo gli impianti di trasbordo TC e i binari di raccordo privati la Confederazione fornisce un contributo essenziale allo sviluppo sostenibile del trasporto di merci.
41 RS 171.10