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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3 Per meglio definire determinati campioni e ridurre l’onere per le persone interrogate, i dati del registro di campionamento possono essere completati con altre fonti di dati dell’UST.

Art. 48 Comunicazione dei dati del registro

1 La trasmissione del contenuto integrale del registro a terzi non è autorizzato.

4 Determinati estratti dal registro possono essere trasmessi a terzi solo se sono necessari per effettuare:

a. le indagini che rientrano nel progamma pluriennale della statistica federa;

b. le indagini ordinate singolarmente dal Consiglio federale;

c. i progetti di ricerca realizzati da unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione14 nonché da centri di ricerca federali e considerati d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat;

d. i progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica e considerati progetti di ricerca d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat;

e. i progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero. 5 I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale per indagini realizzate in stretta collaborazione con l’UST e:

a. che rientrano nel progamma pluriennale della statistica federa, o

b. ordinate singolarmente dal Consiglio federale.

Art. 49 Invio di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera

1 I fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) forniscono all’UST i dati menzionati all’articolo 47 capoverso 2.

2 L’UST può concordare con i fornitori che questi gli inviino direttamente la lingua di corrispondenza.

3 I dati sugli utenti sono inviati all’UST una volta per trimestre, entro cinque giorni lavorativi dopo l’ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

4 I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta. 5 L’UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali. L’UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia direttamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.

6 Se i formati dei dati consegnati vengono modificati, i fornitori devono informare immediatamente l’UST.

14 RS 172.010.1