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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 557/201311.

Art. 39 Pseudonimizzazione dei set di dati

(art. 19 cpv. 1, LStat))

L’UST può pseudonimizzare set di dati per altri produttori di statistiche o altre unità amministrative dell’Amministrazione federale se necessario per lavori o progetti statistici nel settore della scienza dei dati.

Art. 40 Collegamento di dati per terzi

(art. 14a cpv. 1 e 19 cpv. 2 e 3 LStat)

1 L’UST può effettuare collegamenti ai sensi degli articoli 28-34 . su mandato di terzi per scopi impersonali come la ricerca, la pianificazione e la statistica previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue risorse tecniche, organizzative e umane. Esso sostiene in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei Cantoni nonché quelli della ricerca di rilevanza nazionale.

2 I fornitori di dati terzi che assegnano all’UST un mandato di collegamento di dati devono dimostrare che:

a. la raccolta e trasmissione dei dati all’UST, nonché il loro collegamento sono leciti; e

b. i dati presentano la qualità statistica necessaria.

3 Nell’interesse dell’efficienza dei costi e dell’efficacia, l’UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti sono chiaramente definiti nel contratto di collegamento e di protezione dei dati.

4 La creazione dello pseudo-identificatore specifico del progetto, che consente di collegare i dati provenienti da fonti diverse a livello di unità statistica, è riservata in ogni caso all’UST.

Art. 41 Diffusione dei lavori e dei risultati statistici

(art. 18 LStat)

1 I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano le basi e i principali risultati statistici attraverso media adeguati come comunicati stampa, pubblicazioni, sup-

1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee, JO L 87 del 31 marzo 2009, pag. 164, modificato mediante: 32015 R 0759: Regolamento (CE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.05.2015, pag. 90).

11 Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (JO L 164 del 18 giugno 2013, pag. 16).