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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
porti di dati informatici e banche di dati leggibili a macchina. Nella misura del possibile essi gestiscono un servizio informazioni.
2 L’Ufficio federale di statistica gestisce le infrastrutture necessarie per una politica di diffusione moderna e assicura che le informazioni siano reperibili in maniera centralizzata a livello di statistica federale. Gestisce in particolare:
a. una raccolta integrata e strutturata di dati statistici e di geodati;
b. un sistema di diffusione online centralizzato che rende accessibili a vari gruppi di destinatari risultati statistici e metadati provenienti dalle banche dati collegate.
3 Può emanare raccomandazioni per la fornitura di dati che alimentano queste strutture.
Art. 42 Open Government Data
(art. 18 LStat, art. 10 cpv. 3 LMeCA)
1 I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano i risultati statistici elencati nel portafoglio di cui all’articolo 9 conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza del ... relativa alla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità12.
2 I grafici e le tabelle di un set di dati pubblicato secondo le disposizioni del capoverso 1 non devono in aggiunta essere pubblicati sotto forma leggibile a macchina in un formato aperto.
3 L’articolo 20 capoverso 1 LStat si applica anche ai risultati statistici pubblicati conformemente ai capoversi 1 e 2.
Art. 43 Altre prestazioni di servizi su richiesta
(art. 18 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 3 LStat e art. 8 LOGA)
1 I produttori di statistiche per la Confederazione, su richiesta e nei limiti delle loro risorse organizzative e di personale, diffondono pubblicazioni specifiche in una forma diversa da quella definita negli articoli 41 e 42.
2 Essi realizzano, nella misura delle loro possibilità e su richiesta di clienti specifici, valutazioni dei loro dati raccolti a fini statistici. Le unità amministrative della Confederazione e corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla legge hanno la priorità rispetto a terzi.
3 L’UST può inoltre svolgere ricerche, analisi e fornire consulenze di una certa entità per scopi impersonali nel quadro di progetti di scienza dei dati per altri servizi federali o per terzi. Si tratta segnatamente delle prestazioni di servizi seguenti:
a. consulenza;
b. accompagnamento metodologico;
c. realizzazione di progetti di scienza dei dati;
12 FF202x xxxx ou RU 202x xxxx