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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

d. formazioni.

Art. 44 Prestazioni legate ai registri pubblici

1 L’USToffre, in funzione delle proprie risorse finanziarie e di personale, ad altre unità amministrative della Confederazione prestazioni di servizi collegate con la creazione e la gestione di registri pubblici.

2 Le prestazioni di servizi che possono essere proposte sono riportate nel catalogo dei settori di prestazioni di servizi dell’UST.

Sezione 10 Emolumenti

Art. 45

1 I servizi forniti ai sensi della sezione 9 possono esseri soggetti a remunerazione. 2 Gli emolumenti sono determinati ai sensi dell’ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione13.

Sezione 11 Registro di campionamento

Art. 46 Scopo

Per l’esecuzione di rilevazioni campionarie presso le persone e le economie domestiche, l’UST tiene un registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche (registro).

Art. 47 Contenuto

1 Il registro contiene:

a. i dati dell’elenco di indirizzi di cui all’articolo 16 capoverso 3 LArRa;

b. i dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera;

2 Per dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera si intende:

a. cognome e nome/i o ragione sociale;

b. indirizzo;

c. numero o numeri di chiamata;

d. lingua di corrispondenza, se il fornitore la specificata.

13 RS 431.09