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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3 Informano i servizi e le persone invitati a trasmettere dati per scopi esclusivamente statistici sulla loro raccolta, sui servizi federali che trattano i dati nel quadro dei loro lavori statistici basati sul programma pluriennale della statistica federale nonché su altri eventuali servizi partecipanti alla raccolta dei dati.
4 Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura dei dati in direttive tecniche. A tale scopo si coordina in via preliminare con l’UST.
Art. 18 Ampliamento
1 Con l’accordo degli organi responsabili e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono ampliare il numero delle persone interrogate (estensione delle rilevazioni e delle indagini) o le dimensioni del questionnario.
2 È fatta salva l’ordinanza sul censimento federale della popolazione7.
3 Gli ampliamenti di cui al presente articolo sono specificati nell’allegato 2.
Art. 19 Comunicazione di dati sottoposti all’obbligo legale di mantenimento
del segreto
(art. 7 cpv. 2 e art. 10 cpv. 5 LStat)
L’UST e i produttori di statistiche della Confederazione possono trasmettere i dati amministrativi personali sottoposti all’obbligo di segreto in virtù di una legge speciale e ricevuti in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 o dell’articolo 10 capoverso 5 LStat unicamente in forma completamente anonimizzata conformemente all’articolo 19 capoverso 2 LStat.
Art. 20 Partecipazione delle persone interrogate
1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato prescelte sono invitate a partecipare alla rilevazione. L’obbligo d’informare è disciplinato nell’allegato 2.
2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull’utilizzazione dei dati ed eventualmente sul committente dell’indagine nonché sulle misure di protezione dei dati previste.
3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei a rispondere al posto suo. Essi devono salvaguardare gli interessi della persona rappresentata.
4 Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, l’intervista con i loro rappresentanti avviene d’intesa con la direzione.
5 Il nome e il cognome del rappresentante responsabile di rispondere ai sensi dei capoversi 3 e 4 non sono rilevati.