Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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Articolo 5: Lavori statistici

Al fine di delimitare il più chiaramente possibile il settore dei lavori statistici che devono essere effettuati secondo le disposizioni della LStat e della presente ordinanza, i capoversi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale sono stati ripresi pressoché invariati. Per meglio tenere conto dei nuovi compiti dell’UST è stata solo leggermente riformulata la lettera f ed è stato aggiunto un nuovo capoverso 2: il nuovo DSCC non si limiterà a fornire prestazioni nel campo della statistica classica, ma si occuperà soprattutto di scienza dei dati. Poiché le prestazioni e le attività sono sempre svolte in un contesto impersonale, possono essere assimilate a lavori statistici. Già oggi i produttori di statistiche della Confederazione, e in particolare l’UST, possono trasmettere dati individuali per scopi impersonali, in particolare nel quadro della ricerca, della pianificazione o della statistica, in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 LStat. Ciò significa implicitamente che l’UST può trattare dati per scopi impersonali anche al di fuori della statistica classica.

Articolo 6: Principi statistici e standard

La Carta della statistica pubblica svizzera (3a edizione riveduta, del 31 maggio 2012) è ora integrata nell’ordinanza. In questo modo i produttori di statistiche della Confederazione (e non solo coloro che l’hanno sottoscritta) sono per legge vincolati a rispettarla. Tale misura permetterà di valorizzare la qualità dei lavori statistici e di accrescere la fiducia di cui godono. I principi più importanti della Carta sono esplicitamente menzionati nell’ordinanza3; tutti gli altri si applicano ora a tutti i produttori di statistiche, almeno come norme da rispettare in virtù del rimando all’articolo 6 capoverso 1. In particolare, i produttori di statistiche devono essere organizzati in modo da garantire l’indipendenza professionale da altre autorità politiche, amministrative o di regolamentazione, nonché da attori del settore privato.

Per la maggior parte, queste condizioni sono già vincolanti per i produttori di statistiche della Confederazione in virtù dell'Accordo bilaterale del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (con allegati e atto finale)4, in particolare dell'articolo 2 del regolamento (CE)

n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione dei dati. 2 del Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo bilaterale, il presente regolamento è vincolante per entrambe le parti.

Il capoverso 2 è stato rivisto e corrisponde ora all’articolo 12 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, il cui capoverso 1 precisa che: «Per garantire la qualità dei

3 Cfr. articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee, i cui principi sono in particolare «imparzialità, affidabilità e favorevole rapporto costi-benefici».

4 RS 0.431.026.81