Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
L’allegato 2 all’ordinanza informa in maniera trasparente in merito a chi raccoglie o dispone già di dati a fini statistici.
Capoverso 2
Per ridurre e ottimizzare il più possibile la comunicazione e lo scambio di dati destinati alla statistica pubblica, l’articolo 16 capoverso 2 stabilisce che i produttori di statistiche devono semplificare la comunicazione e lo scambio di dati utilizzando interfacce elettroniche. Questo capoverso disciplina quindi in modo specifico per i servizi partecipanti (organi responsabili) alla rilevazione dei dati il modo in cui devono organizzare il loro compito di raccolta e comunicazione dei dati (a fini statistici).
La messa a disposizione di interfacce è indispensabile per il processo di digitalizzazione dell’Amministrazione federale e deve essere iscritta in modo trasparente nel settore della statistica pubblica. Il principio generale secondo cui le autorità dell’Amministrazione federale devono scambiarsi tra loro, con Cantoni, Comuni e privati i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali attraverso interfacce elettroniche, salvo vi si oppongano motivi preponderanti, è stabilito nell’articolo 13 LMeCA.
Viceversa, non ci si può attendere da tutte le persone fisiche e giuridiche che siano sufficientemente equipaggiate e informate dal punto di vista tecnico per fornire dati mediante un’interfaccia elettronica. L’articolo 16 capoverso 2 stabilisce di conseguenza che deve essere ancora consentito alle persone fisiche e giuridiche utilizzare la via analogica per comunicare i dati nel quadro della statistica federale.
Articolo 17: Attuazione della raccolta di dati
(art. 4 cpv. 4 e art. 5 LStat)
Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LStat, il Consiglio federale ordina l’esecuzione delle rilevazioni necessarie e a tal fine deve indicare lo scopo e il fondamento giuridico del trattamento, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati (art. 4 cpv. 4 LStat). Questo dispositivo è disciplinato nell’allegato 2. Per motivi di trasparenza ed esaustività, anche la raccolta di dati interna alla Confederazione è ripresa nell’allegato, per quanto non si tratti di rilevazioni indirette né dirette e che devono essere espressamente ordinate dal Consiglio federale (cfr. FF 1992 I 341, 395 secondo cui solo le rilevazioni e le indagini devono essere ordinate dal Consiglio federale).
Per intensificare l’utilizzo del numero IDI quale identificativo di imprese come sancito sin dal 2010 dalla legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03) e allo scopo di facilitarne il collegamento a fini statistici, gli organi responsabili rilevano l’IDI quando raccolgono i dati sulle imprese. Il numero AVS viene sempre rilevato durante la raccolta di dati personali (conformemente all’art. 153c della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rivista [LAVS; RS 831.10] e alla LArRa (RS 431.02).
L’articolo 17 di fatto riprende l’articolo 3 dell’ordinanza sull’esecuzione delle rilevazioni statistiche ma per motivi di trasparenza è stato integrato con disposizioni esecutive relative all’articolo 4 capoverso 3 e all’articolo 5 LStat.