Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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Per armonizzare le informazioni sui prodotti statistici della Confederazione, l’ordinanza rende obbligatoria la redazione di una scheda di questo tipo per tutti i prodotti statistici. Ciò garantisce un elevato livello di trasparenza senza sovraccaricare l’ordinanza stessa. Le schede informative sono disponibili sul sito web di ciascun produttore di statistiche. Questo permette di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie sempre aggiornate.
Ogni produttore e/o istituzione parzialmente sottoposta alla LStat utilizza un modello standardizzato per redigere le schede informative necessarie. Il modello è fornito dall’Ufficio federale di statistica (si veda l’esempio di scheda informativa RIFOS allegata al presente rapporto) per armonizzare il più possibile le schede.
Articolo 11: Raccomandazioni
L’UST in quanto servizio statistico centrale della Confederazione e in virtù della LStat ricopre un ruolo di coordinamento globale nel settore della statistica pubblica. Conformemente all’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale, era pertanto già autorizzato a «dopo aver sentito gli ambienti interessati e d’intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni e direttive sui lavori di statistica allo scopo di coordinare e armonizzare la statistica federale». Questa disposizione è stata ripresa nella presente ordinanza allo scopo di consentire questa possibilità in modo trasparente anche in futuro.
Siccome l’UST, non disponendo della base giuridica formale nella LStat, non può emanare direttive vincolanti, la disposizione è stata adattata leggermente cosicché ora viene utilizzato solo il termine raccomandazioni.
Articolo 12: Commissione della statistica federale
La missione della Commissione della statistica federale è disciplinata nell’articolo 13 capoverso 1 LStat: «Il Consiglio federale istituisce una Commissione della statistica federale, che gli fornisce consulenza sulle questioni importanti e consiglia ugualmente i produttori di statistiche della Confederazione». Il funzionamento della Commissione della statistica federale rimane invariato, tuttavia il regolamento sarà aggiornato per tenere conto del cambio di presidenza. Il numero di membri è fissato a un massimo di 12 in conformità con la decisione di istituzione del Consiglio federale del 14 dicembre 2018, sulla base in particolare dell’articolo 13 LStat e dell’articolo 8e OLOGA.
Il principio «once only» e la sua attuazione nonché l’applicazione dei metodi rilevanti del settore della scienza dei dati (compresa l’intelligenza artificiale, IA) costituiscono punti importanti per la Commissione della statistica federale che devono pertanto essere affrontati regolarmente. Gli scambi in materia saranno condotti sotto il profilo della statistica: di fatto, la Commissione della statistica federale sarà chiamata a uno scambio regolare sull’importanza per la statistica federale dei lavori rilevanti nel settore della gestione e interoperabilità dei dati nonché della scienza dei dati, e in particolare dei vantaggi che ne risultano (p. es. a livello di onere per le persone interrogate).
Articolo 13: Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione
Il DFI, rappresentato dall’UST, e le autorità statistiche dell’Amministrazione federale formano insieme l’organo comune Fedestat, che ha l’obiettivo di coordinare i lavori nel