Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati».

Il capoverso 2 elenca in modo esaustivo i criteri di qualità. I testi delle norme adattate sulla base del summenzionato regolamento europeo contribuiscono all’esaustività e garantiscono un elevato grado di confidenza.

Articolo 7: Cooperazione con l’Unione europea

La Direzione degli affari europei, ora denominata «Divisione Europa», è l’autorità federale competente per tutte le questioni di politica europea. Essa analizza il processo d’integrazione europeo e le sue ripercussioni sulla Svizzera. Coordina la politica europea della Confederazione di concerto con i servizi specializzati competenti e informa il pubblico sia in merito alla politica europea della Svizzera sia sull’integrazione europea in senso lato.

L’espressione «presa di decisione» è stata sostituita da «esame e approvazione» conformemente all’articolo 5 capoverso 2 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico.

Articolo 8 Programma pluriennale della statistica federale

Corrisponde all’articolo 4 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale. Questo articolo è stato precisato con l'aggiunta della collaborazione con gli altri produttori di statistiche della Confederazione.

Articolo 9: Portafoglio

Le attività statistiche concrete per un periodo di legislatura sono elencate per area tematica nel portafoglio. I produttori di statistiche sono responsabili della realizzazione di tutti i lavori inseriti nel portafoglio.

3.4.2 Sezione 2 Coordinamento

Affinché la statistica pubblica della Confederazione e, se necessario, dei Cantoni e dei Comuni possa essere coordinata in modo efficace e mirato, è necessario disporre di canali e organi che si assumono i compiti necessari sotto la direzione dell’UST, che a sua volta svolge il proprio ruolo di servizio statistico centrale. La seconda sezione contiene il disciplinamento fondamentale di questi organi, ovvero di Fedestat, Regiostat e dei gruppi di periti che continuano a esistere sotto questa forma. Gli articoli sono ripresi dall’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (art. 6, 7 e 8). L’articolo 5 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale concernente la Commissione della statistica federale è stato anch’esso ripreso senza modifiche.

Art. 10 Schede informative

Le schede informative sono una sorta di carta d’identità delle attività statistiche e dei risultati (output) ottenuti mediante la raccolta dei dati. Forniscono una descrizione delle caratteristiche rilevate, della metodologia utilizzata (compreso il trattamento dei dati e il loro collegamento) e della pubblicazione. Si noti che in alcuni casi il titolo della scheda può essere simile a quello riportato nell’allegato 2 (input).