Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine

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settore della statistica pubblica nonché in generale di garantire uno scambio sui progetti pertinenti in materia.

La composizione e i compiti di Fedestat restano invariati. Verrà unicamente aggiornato il regolamento.

Articolo 14: Organo per la collaborazione tra l’UST e i servizi statistici di Cantoni e Comuni

Così come l’organo di collaborazione istituito a livello federale (cfr. art. 13), anche l’organo di collaborazione a livello regionale, Regiostat, mantiene invariata la sua funzione. Uno dei suoi compiti è quello di rafforzare il coordinamento dei lavori statistici tra la Confederazione e i Cantoni. Verrà unicamente aggiornato il regolamento.

Articolo 15: Gruppi di periti

I gruppi di periti, chiamati in causa dall’UST, svolgono una funzione di consulenza e di sostegno ai produttori di statistiche per questioni metodologiche in relazione con le esigenze di informazione attuali e future degli utenti delle statistiche. L’attenzione è posta in primo luogo sulla statistica pubblica. Nonostante questi gruppi di periti si collochino principalmente a livello nazionale, vi partecipano anche i rappresentanti regionali.

I gruppi possono essere semplicemente creati e in seguito sciolti senza ulteriori formalità. Già oggi esistono diversi gruppi di periti istituiti sulla base dell’articolo 8 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (p. es. in relazione alle statistiche della criminalità o della bilancia dei pagamenti). Per il momento questi gruppi di periti devono essere mantenuti. Le indennità versate ai diversi gruppi di periti saranno disciplinate nel quadro della revisione dell’ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).

3.4.3 Sezione 3 Raccolta di dati a fini statistici

Articolo 16: Principio

Capoverso 1

Il principio «once only» e l’utilizzo multiplo dei dati dovranno essere applicati anche all’interno della statistica pubblica al fine di ridurre l’onere per le persone interrogate, specialmente in questo settore. Poiché tra l’altro la comunicazione dei dati a fini statistici non è stata sottoposta al divieto di deviazione dallo scopo di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPD (art. 39 cpv. 2 LPD), l’utilizzo multiplo può essere attuato in modo relativamente agevole nel settore della statistica. Pertanto, affinché i produttori di statistiche della Confederazione non raccolgano, ognuno per proprio conto, gli stessi dati per i loro lavori statistici, è opportuno garantire lo scambio dei dati tra di loro. L’UST coordina questo compito in quanto servizio statistico centrale che effettua la maggior parte delle rilevazioni e che deve essere consultato dagli altri produttori di statistiche nel quadro dell’elaborazione delle loro rilevazioni, delle loro presentazioni raggruppate e delle altre fonti di dati della statistica federale (art. 12 cpv. 1 LStat). Essendo ancora necessario consultare l’UST per l’elaborazione delle rilevazioni, l’Ufficio federale di statistica può verificare sistematicamente se i dati richiesti devono effettivamente essere raccolti o se possono essere semplicemente ottenuti presso un altro produttore di statistiche.