Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 49 pagine
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«Tipo e metodo»: indicazione delle fonti e delle persone interrogate, ovvero dell’unità oggetto dell’indagine (persona, economia domestica, impresa, ecc.). L’accento è posto sull’indagine diretta e/o sull’enumerazione dei dati amministrativi richiesti e delle rilevazioni indirette.
«Possibilità di ampliamento»: possibilità concessa ai Cantoni (e in alcuni casi ai Comuni), nell’ambito di una rilevazione parziale organizzata dalla Confederazione, di aumentare il numero delle unità sul loro territorio, a condizione che essi si assumano le spese supplementari che ne derivano (FF 1992 I 372). La dimensione del campione viene aumentata senza modificare il questionario di rilevazione (cfr. art. 2 lett. 2 e segg. dell’ordinanza sul censimento federale della popolazione [ordinanza sul censimento, RS 431.112.1]).
«Obbligo d’informare»: obbligatorio (art. 6 LStat e art. 10 della legge sul censimento (RS 431.112) o facoltativo
«Periodicità e data di svolgimento»: in quale data e su quale periodo si svolge la rilevazione (in quale momento il produttore necessita dei dati e a quale cadenza). A titolo di esempio:
continuativamente
mensilmente
trimestralmente
annualmente, ma solo da febbraio a marzo, oppure
ogni cinque anni, da aprile a ottobre.
«Partecipanti»: delega a terzi (subappaltatore) dello svolgimento di parte del lavoro che l’UST o gli altri organi responsabili non effettuano per motivi di risorse, di personale o di infrastruttura). Si tratta quindi di partner (esternalizzazione) che agiscono al posto dell’organo responsabile (per esempio istituti di sondaggio) o di partecipanti all’attuazione.
«Disposizioni particolari»: indicazione delle basi giuridiche legate alla raccolta dei dati e di quelle che prevedono deroghe al segreto statistico. Un esempio è l’articolo 59a capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10), che autorizza espressamente un utilizzo diverso da quello a fini statistici. Ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 LStat, tale deroga non può essere disciplinata da un’ordinanza.
Sono stati apportati altri miglioramenti accorpando alcune rilevazioni e/o alcune indagini. Raggruppandole sotto una denominazione comune, si pone l’accento sulla semplificazione, la chiarezza, il miglioramento dei processi per ottenere i dati, la fonte delle informazioni e l’ottimizzazione delle risorse utilizzate (personale, informatica ecc.). Ciò garantisce la razionalizzazione e il coordinamento sia in termini di contenuti che di organizzazione (cfr. anche il messaggio sulla legge sulla statistica federale (FF 1992 I 329).
Sono interessate le seguenti rilevazioni.
01.01 Rilevazione per la statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT) che raggruppa le precedenti denominazioni n. 2 Statistica delle nascite, n. 4 Statistica dei riconoscimenti, davanti ad un tribunale e ac-