Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)

Per AG, AR, BS, LU, NE, TG, VKS e VSKT, il capoverso 2 proposto nell’avamprogetto è insufficiente poiché, in questo contesto, il verbo «coordinare» non basta. Inoltre, a parere di LU, in caso di comparsa di una malattia trasmissibile riconducibile alle cause menzionate nell’articolo, la sola informazione all’autorità competente non servirebbe a molto. Il Cantone chiede pertanto che nel capoverso 2 sia previsto che il medico cantonale possa ordinare i provvedimenti necessari e adottarli in collaborazione con altri attori.

Secondo AG, LU e VSKT, va inoltre chiarita la funzione del medico cantonale in caso di insorgenza di zoonosi in animali.

AHS, PINK CROSS e SGCH chiedono che i servizi del medico cantonale siano tenuti a coinvolgere gli attori della società civile dei gruppi di popolazione interessati. A loro parere, solo così si può mantenere efficacemente sotto controllo la diffusione della malattia anche a livello regionale. SGCH propone inoltre di coinvolgere le organizzazioni specializzate della società civile.

ALETHEIA ritiene che animali e ambiente non abbiano nulla a che vedere con la LEp e respinge pertanto l’articolo. BFS non condivide l’impiego del termine «ambiente» nella LEp senza una definizione più precisa (v. pareri riguardanti l’art. 2). MV auspica che venga mantenuto l’attuale disciplinamento.

Per TI non è chiaro chi ha il lead, chi ha competenze in quale ambito e a chi incombe l’esecuzione dei diversi compiti. A parere del Cantone, i rispettivi ruoli andrebbero meglio definiti nella legge. Riguardo all’organizzazione di crisi del Consiglio federale, avsga ritiene che sussistano ancora molti aspetti da precisare e che nell’ordinanza andrebbero disciplinate in modo chiaro la composizione dell’organizzazione di crisi e le relative competenze.

GE condivide il fatto che il coordinamento sia esteso alle altre autorità competenti oltre al chimico cantonale.

EFBS approva le modifiche dell’articolo 53 capoverso 2.

EKIF chiede che il capoverso 1 valga anche per gli esperti che, al di fuori del loro impiego, svolgono per un lungo periodo e con elevato dispendio di tempo attività per commissioni, gruppi di esperti o gruppi di lavoro della Confederazione.

GF CH raccomanda di includere ulteriori esperti in materia di rischi psicosociali nell’organo decisionale per la valutazione dei provvedimenti da adottare in relazione al «particolare pericolo per la salute pubblica». A suo parere, nell’articolo 53 capoverso 2 occorre quindi menzionare anche le malattie conseguenti nonché i rischi psicosociali.

PH CH approva l’estensione dei compiti dei medici cantonali, ma sottolinea che ai fini di un’attuazione efficace dovrebbero anche essere messe a disposizione le risorse necessarie.

SGTP ritiene che, a lungo termine, lo scambio di informazioni tra le autorità competenti a livello cantonale e nazionale su zoonosi, malattie trasmesse da derrate alimentari o pericoli per la salute connessi all’ambiente dovrebbe essere automatizzato tramite un sistema di sorveglianza One Health integrato; nell’avamprogetto in esame, questa grande responsabilità è attribuita al medico cantonale.

Art. 54 cpv. 1, 2 primo periodo, 3 lett. a, b ed e nonché 4

1 La Confederazione e i Cantoni dispongono di un organo di coordinamento per promuovere la collaborazione e la pianificazione strategica. Per determinati temi, in particolare per individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le zoonosi nonché nel settore della mobilità globale, possono essere istituiti organi supplementari.

2 L’organo di coordinamento e gli organi supplementari si compongono di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

3 Hanno in particolare i compiti seguenti: a. sostenere il coordinamento dei provvedimenti di preparazione a situazioni che comportano un particolare pericolo per la salute pubblica;