Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
in questi casi l’organo in questione abbia il compito di sostenere il coordinamento dei provvedimenti.
PH CH e pro-salute ch mettono in dubbio l’importanza attribuita finora all’organo di coordinamento a causa delle limitazioni legali riguardanti lo scambio di informazioni. Raccomandano un’estensione della formulazione della legge al fine di includere compiti di pianificazione e gestione specialistica.
SPHD e SSPH+ auspicano che siano chiariti meglio i ruoli e le competenze degli esperti. A loro parere, dovrebbero poter essere creati in particolare centri e/o strutture che, in caso di crisi sanitaria, mettano a disposizione conoscenze specialistiche che possano essere trasmesse rapidamente a servizi di coordinamento o servizi supplementari. I due attori propongono diverse modifiche concrete del testo di legge, come l’introduzione di un meccanismo che permetta di mobilitare le conoscenze specialistiche necessarie per reagire a una crisi oppure la sostituzione dell’espressione «combattere le zoonosi» con «reagire alle zoonosi». SPHD e SSPH+ ritengono inoltre che potrebbe essere affrontata anche la questione della valutazione dei provvedimenti adottati e suggeriscono altresì, per una migliore comprensione, di menzionare tra i servizi supplementari l’organizzazione One Health.
AR deplora l’abrogazione della lettera b al capoverso 3. Secondo il Cantone, l’organo di coordinamento previsto dall’avamprogetto non è necessariamente competente per il coordinamento dell’informazione e della comunicazione. Per la Confederazione questa attività è affidata alla Cancelleria federale e dovrebbe svolgersi d’intesa con i Cantoni.
Per BS non è chiaro cosa si intenda per «mobilità globale» (traffico aereo?).
GE propone di rinunciare all’organo di coordinamento se il suo compito deve limitarsi alla preparazione.
NW osserva che l’organo di coordinamento andava istituito già sulla base della legislazione vigente e sottolinea che quest’organo va assolutamente impiegato e non può essere aggirato.
SG constata che l’organo di coordinamento non ha svolto praticamente alcun ruolo nella gestione dell’epidemia di COVID-19 e che, malgrado ciò, viene mantenuto. A parere del Cantone, non si capisce quale ruolo debba assumere in futuro o come il suo compito si differenzi da altre forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni.
SO auspica l’istituzione di una task force epidemiologica attiva nella situazione normale per accrescere l’efficienza e l’efficacia dei processi decisionali nel caso di una futura epidemia/pandemia.
PLR ritiene che l’articolo 54 debba prevedere il coinvolgimento tempestivo di esperti.
EFBS raccomanda di mantenere nel capoverso 2 la precisazione «Se necessario, possono avvalersi di altri esperti».
EKSI si dice solo parzialmente d’accordo con il testo e propone di precisare nell’articolo 54 capoverso 1 in quale ambito la Confederazione e i Cantoni debbano coordinare e promuovere la collaborazione e la pianificazione strategica.
UCS chiede che, in forza dell’articolo 50 Cost., sia prevista un’adeguata partecipazione di UCS e ACS nell’organo di coordinamento della Confederazione e dei Cantoni, dato che le istituzioni a livello comunale dovrebbero essere sistematicamente coinvolte nella gestione delle crisi.
BBV è del parere che l’organo di coordinamento dovrebbe essere composto anche da rappresentanti dei fornitori di prestazioni del settore sanitario, considerato che durante la pandemia di COVID- 19 questa soluzione si è dimostrata molto utile.
CER-VD chiede che siano chiariti i ruoli e le responsabilità degli esperti, in modo da poter creare centri e/o strutture che, in caso di crisi sanitaria, rendano rapidamente disponibili conoscenze specialistiche. Le conoscenze necessarie non si limitano all’epidemiologia e alla medicina, ma devono coprire tutte le dimensioni della sanità pubblica.