Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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la Svizzera e gli altri 192 Stati membri dell’OMS. Il primo RSI è stato adottato dagli Stati membri dell’OMS nel 1951, è stato rivisto nel 1969 e da allora è stato sottoposto a diversi adeguamenti e revisioni, l’ultima volta nel 2005.

Nel maggio 2022, la 75aAssemblea mondiale della sanità ha deciso di avviare un processo formale volto a negoziare emendamenti del RSI (2005) attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro composto da Stati membri dell’OMS (Working Group on IHR amendments). Tale processo dovrebbe durare fino a maggio 2024. L’idea è di rafforzare il RSI facendo tesoro degli insegnamenti tratti dall’epidemia di COVID-19, in modo da essere pronti a reagire meglio alla prossima emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale con il potenziale di trasformarsi in una pandemia. Gli emendamenti dovrebbero avere una portata limitata e riguardare questioni e sfide specifiche e chiaramente identificate. Oggi il RSI (2005), che nella versione originale era limitato a determinate malattie (segnatamente il colera, la peste e la febbre gialla), è applicabile a ogni evento che potrebbe rappresentare un’emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, a prescindere dalle cause: agenti biologici, chimici o radiazioni ionizzanti, origine naturale, involontarietà (p. es. incidente di laboratorio) o intenzionalità. Il RSI (2005) è quindi il principale strumento di diritto internazionale per combattere le malattie trasmissibili. Per gli altri pericoli sanitari per i quali esistono già strumenti di diritto internazionale o una procedura internazionale riconosciuta, il RSI (2005) definisce espressamente il ruolo sussidiario dell’OMS. In Svizzera, i provvedimenti non legati alle malattie trasmissibili dell’essere umano sono disciplinati nelle legislazioni pertinenti (p. es. quella sulla radioprotezione o sulla protezione dell’ambiente). Per l’attuazione del RSI (2005) non sono necessari adeguamenti giuridici in questi ambiti.

Oltre agli impegni vincolanti, il RSI (2005) contempla una serie di raccomandazioni dell’OMS orientate all’adozione di misure, tra cui raccomandazioni specifiche temporanee o permanenti che possono essere emanate dall’OMS in caso di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale o in presenza di un determinato pericolo. Prevede inoltre disposizioni generali e particolari per misure sanitarie che i Paesi membri possono o devono implementare in relazione ai trasportatori o ai mezzi di trasporto, ai viaggiatori o alle merci, ai container o alle aree di carico dei container.

Per valutare in modo uniforme gli eventi che si verificano sul territorio di uno Stato membro, il RSI (2005) prevede uno strumento decisionale (allegato 2) da applicare in caso di sospetto di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. Per esempio, i casi di vaiolo, poliomielite dovuta a un poliovirus selvaggio, influenza umana causata da un nuovo sottotipo e sindrome respiratoria acuta grave (SARS) devono sempre essere notificati. In presenza di altre malattie (colera, peste polmonare, febbre gialla, febbri emorragiche virali, febbre del Nilo Occidentale o altre malattie di speciale interesse nazionale o regionale, p. es. malattia meningococcica), lo schema permette di valutare la situazione e stabilire se occorra notificarlo. In linea di principio, gli eventi di potenziale rilevanza sanitaria internazionale o gli eventi con causa o fonte sconosciuta vanno valutati mediante lo strumento decisionale prescritto. Se tali condizioni trovano conferma occorre darne notifica all’OMS – unitamente alle misure adottate in risposta all’evento

– entro 24 ore dalla valutazione delle informazioni relative alla sanità pubblica (art. 6 RSI [2005]). In collaborazione con il Comitato di emergenza composto da esperti riconosciuti a livello internazionale, l’OMS stabilisce, in base a una serie di criteri, l’esistenza o meno di una situazione di emergenza e formula raccomandazioni per superarla. Nell’ambito delle sue attività di sorveglianza, l’OMS raccoglie inoltre informazioni e valuta il rischio potenziale di diffusione su scala internazionale. A tale scopo l’OMS può utilizzare anche le informazioni provenienti da fonti non ufficiali o da Paesi vicini e trasmetterle agli Stati membri interessati chiedendo conferme.

Conformemente al RSI (2005), ogni Paese deve designare un Centro nazionale per il RSI che funga da interlocutore per l’OMS. In Svizzera, questo compito è stato affidato all’UFSP, incaricato di fatto di coordinare il trattamento delle notifiche e l’adozione di eventuali altre misure necessarie in tutti i casi che concernono malattie trasmissibili.

In caso di eventi di rilevanza internazionale, l’OMS convoca un Comitato di emergenza composto da esperti internazionali e da rappresentanti dello Stato membro che ha notificato