Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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bisognerà disciplinare, come già oggi, a chi competono il controllo delle dichiarazioni e il sollecito dei contenuti (cfr. art. 10 OEp). Come finora, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione da parte di medici, istituzioni sanitarie o laboratori è prevista una disposizione penale (cfr. art. 83 cpv. 1 lett. a).
Art. 13a Dichiarazione del consumo di antimicrobici
Questa nuova disposizione attua una parte del rafforzamento, perseguito con la revisione parziale, della sorveglianza, della prevenzione e della lotta nel campo delle resistenze antimicrobiche. L’articolo 13a AP-LEp fa leva sulla sorveglianza del consumo di antimicrobici: in futuro dovranno essere disponibili dati più completi e più precisi sul consumo e sull’uso di antimicrobici sia per il settore stazionario sia per quello ambulatoriale. Si tratta di poter valutare meglio, in base a questi dati, in che misura l’uso di antibiotici è conforme alle linee guida e alle raccomandazioni nazionali e internazionali sull’uso appropriato di tali sostanze. Le nuove disposizioni dovranno inoltre fornire la base decisionale necessaria per adeguare le raccomandazioni e le linee guida nazionali, intensificare le attività d’informazione e sensibilizzazione della Confederazione e dei Cantoni o adottare, in virtù dell’articolo 19a AP-LEp, altri provvedimenti atti a promuovere l’uso appropriato degli antimicrobici.
Il nuovo disciplinamento al capoverso 1 mira a migliorare la sorveglianza del consumo di antimicrobici nel settore stazionario. La disposizione prescrive agli ospedali di dichiarare il consumo di queste sostanze. Attualmente, la sorveglianza si svolge su base volontaria tramite ANRESIS. È opportuno che anche in futuro le dichiarazioni siano indirizzate a tale centro (cfr. cpv. 4). ANRESIS è gestito su mandato dell’UFSP dall’Istituto per le malattie trasmissibili (IFIK) dell’Università di Berna. Oltre alle resistenze, ANRESIS sorveglia il consumo di antibiotici in Svizzera. A tal fine ha istituito una rete di sorveglianza: già oggi, una parte degli ospedali svizzeri per cure acute dichiara ad ANRESIS il proprio consumo di antibiotici, ripartito secondo le classi di antibiotici, globalmente per l’intero ospedale e in modo specifico per singoli reparti. ANRESIS analizza i dati e invia regolarmente agli ospedali una valutazione, compreso un benchmarking anonimo con altri ospedali di dimensioni analoghe. Attualmente la partecipazione è facoltativa e la rete comprende una settantina di ospedali, il che corrisponde a una copertura del 70 per cento circa dei giorni di cura (numero di giorni dedicati a visite stazionarie, trattamenti e cure di pazienti all’interno dell’ospedale) negli ospedali per cure acute. Con l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione, tutti gli ospedali saranno integrati in questo sistema di dichiarazione, il che garantirà una copertura integrale dei giorni di cura. I dati sul consumo saranno dichiarati in forma aggregata a livello di reparto (in parte solo a livello di ospedale), presumibilmente annualmente o trimestralmente. Le dichiarazioni non conterranno dati sui pazienti né sull’indicazione terapeutica.
Il capoverso 2 mira a migliorare la sorveglianza del consumo di antimicrobici nel settore ambulatoriale. In Svizzera, la maggior parte degli antibiotici è prescritta in questo settore. Un obbligo generale di dichiarazione per la prescrizione di antibiotici comporterebbe un onere enorme per gli studi medici. Si prevede pertanto di garantire la sorveglianza nel settore ambulatoriale anzitutto attraverso i dati esistenti degli assicuratori-malattia, senza addossare alcun onere supplementare ai fornitori di prestazioni. I dati di fatturazione degli assicuratori-malattia forniscono indicazioni sul consumo di antimicrobici per fornitore di prestazioni. I dettagli sulle sostanze sottoposte all’obbligo di dichiarazione, sui destinatari delle dichiarazioni, sulla frequenza di dichiarazione e su altre caratteristiche da dichiarare saranno stabiliti a livello di ordinanza (cfr. cpv. 4). I dati rilevati serviranno da base per decidere quali provvedimenti adottare per promuovere l’uso appropriato degli antibiotici (cfr. p. es. art. 19a cpv. 4 AP-LEp) e come elaborare ausili, per esempio linee guida e raccomandazioni nazionali. Secondo il capoverso 5, l’UFSP informa inoltre regolarmente le persone e le istituzioni che operano nel settore ambulatoriale sul consumo di antibiotici da loro dichiarato rispetto al consumo medio (benchmarking). La LEp non prevede altri interventi delle autorità presso i fornitori di prestazioni sulla scorta dei dati dichiarati.
Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale inoltre la competenza di prevedere, a condizioni rigorosamente definite, un obbligo di dichiarazione della prescrizione di determinate sostanze