Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Capoverso 1: la Confederazione e i Cantoni sono esortati ad adottare provvedimenti di preparazione indipendentemente da determinati agenti patogeni al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli per la salute pubblica. Quale elemento centrale è ora introdotto l’obbligo di elaborare piani generici di preparazione e gestione. A seconda dello scenario o degli agenti patogeni (p. es. agenti patogeni nuovi o mutati, batteri resistenti agli antibiotici) possono anche essere elaborati piani specifici. La Confederazione e i Cantoni devono elaborare piani di preparazione e gestione volti a proteggere contro particolari pericoli per la salute pubblica in funzione di scenari concreti e varie minacce, che tengano conto delle correlazioni tra la salute dell’essere umano e degli animali nonché degli effetti ambientali. Gli obblighi relativi a tali piani previsti nel diritto vigente all’articolo 2 dell’ordinanza del 29 aprile 201555 sulle epidemie (OEp) sono ora sanciti a livello della legge formale. I piani pandemici dei dipartimenti non devono invece essere disciplinati a livello di legge federale.

Secondo il capoverso 2, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a pubblicare i piani in una forma appropriata, in modo da consentire alle cerchie interessate di informarsi online sugli scenari di pericolo e sui provvedimenti preparatori, consultando le rispettive pagine web. Secondo il capoverso 3, i Cantoni devono inoltre verificare regolarmente e, se necessario, aggiornare la pianificazione, in modo da garantire la corrispondenza ai bisogni e la praticabilità dei piani nonché la prontezza di tutte le parti coinvolte. Occorre inoltre verificare se le organizzazioni di crisi conoscono i loro compiti e processi e se le interfacce con i partner funzionano. Esercitazioni congiunte devono mostrare se la collaborazione (p. es. in materia di comunicazione) e le interfacce tra la Confederazione e i Cantoni funzionano (cpv. 4). Bisogna però anche verificare i processi all’interno della Confederazione e dei Cantoni come pure le interfacce tra la Confederazione e i Cantoni da un lato e i pertinenti partner dall’altro.

Le differenze cantonali a livello di tipo, scadenza ed entità dei provvedimenti preparatori possono rappresentare un rischio per la protezione della salute, compromettere seriamente il successo della lotta in caso di evento o causare inutili preoccupazioni e insicurezze fra la popolazione. Il capoverso 5 obbliga quindi i Cantoni a basarsi sui piani nazionali per elaborare i propri. La Confederazione detta la strategia, le tematiche, le interfacce e la struttura dei piani. I piani cantonali possono però tener conto delle circostanze regionali. I Cantoni sono infine tenuti a coordinare la pianificazione con i Cantoni limitrofi e, se del caso, i Paesi confinanti.

L’Ufficio federale della protezione della popolazione aggiorna regolarmente un catalogo dei pericoli, che contiene una panoramica sistematica di possibili eventi, in base alla quale sono elaborati e sottoposti a un’analisi dei rischi, nell’ambito di un workshop interdisciplinare, scenari rappresentativi anche per i rischi sanitari. I risultati sono riassunti in rapporti sui rischi, pubblicati di norma ogni quattro anni, e messi a disposizione dei decisori e degli specialisti che si occupano della prevenzione e della gestione degli eventi. Spetta all’Amministrazione federale delle finanze riferire al Consiglio federale in merito ai rischi. A intervalli regolari è previsto un confronto tra i piani di preparazione e gestione e questi rischi.

Nell’ambito della strategia «Protezione NBC Svizzera», la Commissione federale per la protezione NBC ha elaborato scenari di riferimento tra l’altro anche per la protezione da minacce e pericoli biologici (B). Questi scenari sono regolarmente aggiornati. I servizi a cui è affidata la protezione NBC in Svizzera ne hanno bisogno per valutare i provvedimenti di protezione necessari. L’elaborazione e l’attuazione dei piani deve tener conto di questi scenari di riferimento.

Il capoverso 6 prevede che il Consiglio federale prescriva il contenuto minimo e definisca i rischi o gli scenari a cui devono riferirsi i piani. I piani nazionali e cantonali di preparazione e gestione contengono i requisiti minimi di contenuto relativi alle competenze (organizzazione e responsabilità, processi, gestione, finanziamento), la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e le responsabilità nell’ambito dell’attuazione nonché la collaborazione con i vari attori, compreso il coinvolgimento della scienza e di altri portatori di interessi, come le società specializzate e le istituzioni.

55 RS 818.101.1