Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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Il capoverso 7 prevede che la Confederazione verifichi regolarmente l’esistenza dei piani cantonali e la loro coerenza con quelli della Confederazione. Il momento e l’intervallo delle verifiche sono stabiliti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. L’UFSP può pubblicare il risultato di questa verifica in forma adeguata.
Art. 11 Sistemi di sorveglianza
Già in base al diritto vigente, tra i compiti dell’UFSP figura quello di provvedere all’individuazione precoce degli sviluppi epidemiologici e alla sorveglianza delle malattie trasmissibili (cfr. art. 11 LEp). A tal fine gestisce vari sistemi di sorveglianza volti a raccogliere sistematicamente, registrare, analizzare, valutare e diffondere dati e risultati di analisi sulle malattie trasmissibili e sui relativi particolari rischi sanitari («sorveglianza epidemiologica»). Il nuovo capoverso 1 precisa che spetta all’UFSP provvedere all’adempimento di questo compito.
Secondo il nuovo capoverso 2 (ex cpv. 1), a tal fine l’UFSP gestisce vari sistemi in collaborazione con i Cantoni e altri uffici federali interessati, come l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) o l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Si precisa che può anche trattarsi di sistemi di sorveglianza delle resistenze antimicrobiche nonché di sorveglianza del consumo di antimicrobici (a loro volta resi obbligatori con la presente revisione, cfr. art. 13a e v. n. 4.1.4). Tra i sistemi consolidati da tempo figurano quelli menzionati a titolo di esempio all’articolo 3 OEp: (1) il sistema di dichiarazione per rilevare i referti clinici e i risultati delle analisi di laboratorio, (2) il sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili più frequenti (sistema di dichiarazione Sentinella), (3) il sistema di rilevazione delle malattie trasmissibili rare nei bambini ricoverati in ospedale (Swiss Pediatric Surveillance Unit) nonché (4) sistemi di sorveglianza delle infezioni associate alle cure e delle resistenze agli agenti patogeni.
Capoverso 3: durante l’epidemia di COVID-19, per sorvegliare la propagazione del SARS-CoV-2 è stato introdotto, in virtù dell’articolo 11, il monitoraggio nazionale delle acque di scarico. A tal fine, l’UFSP ha stipulato, in collaborazione con gli uffici cantonali preposti alla protezione dell’ambiente e delle acque, accordi con impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) e laboratori di analisi. La sorveglianza attraverso le acque di scarico, rivelatasi molto efficiente ed economica, consente all’UFSP di mappare rapidamente e su larga scala la situazione epidemiologica all’interno della popolazione. Questo sistema si presta quindi anche per sorvegliare altri agenti patogeni o anche residui di antibiotici. Oltre ai campioni provenienti dagli IDA può essere interessante analizzare anche le acque di scaricodecentrate di diversi stabilimenti e strutture, come gli ospedali, gli aeroporti o le aziende detentrici di animali (cfr. la definizione di azienda detentrice di animali all’art. 6 lett. o dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie56). La sorveglianza delle acque di scaricodi questi stabilimenti e strutture fornisce informazioni preziose, dal momento che può registrare per esempio un carico di malattia o un uso sistematico di antibiotici superiori alla media (ospedali) o, grazie ai numerosi passeggeri internazionali, offre informazioni sugli agenti patogeni in circolazione a livello mondiale (aeroporti). Nel caso dei macelli è possibile sorvegliare le resistenze che si sviluppano in seguito al consumo di antibiotici in ambito veterinario.
L’attuale sistema di monitoraggio delle acque di scaricoè stato creato sulla base di una collaborazione volontaria con gli IDA. Ora è però previsto un rafforzamento delle possibilità giuridiche di esecuzione e il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di obbligare i gestori di IDA nonché gli ospedali, gli esercenti di aeroporti o le imprese che trasportano persone nel traffico aereo internazionale a collaborare al prelievo dei campioni. In altre parole, i gestori degli impianti o delle strutture in questione dovrebbero garantire per esempio l’accesso per il prelievo dei campioni di acque di scarico. Lo svolgimento di tali programmi di sorveglianza non dipenderebbe quindi più per forza dalla disponibilità degli attori coinvolti a collaborare.
Già oggi gli agenti patogeni riscontrati nei campioni di acque di scaricosono in parte tipizzati tramite sequenziamento genomico. Questo sistema di sorveglianza va consolidato ulteriormente (cfr. art. 60c).