Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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o classi di sostanze antimicrobiche anche per i medici che operano nel settore ambulatoriale. A far scattare la dichiarazione è la prescrizione di un antibiotico e non un agente patogeno o una malattia trasmissibile. L’introduzione di tale obbligo di dichiarazione è ipotizzabile in caso di immissione o reimmissione sul mercato di sostanze, in caso di uso di antibiotici di riserva o di antibiotici per i quali il Consiglio federale ha imposto oneri in virtù dell’articolo 19a. In tali casi specifici, la Confederazione avrà la possibilità di farsi un quadro più preciso sull’uso di determinati antimicrobici, prevedendo l’obbligo, per un determinato periodo, di dichiarare l’uso di determinati antibiotici. Oltre alla prescrizione potranno essere richieste informazioni supplementari (p. es. l’indicazione, l’età e il sesso della persona) al fine di poter valutare l’uso appropriato degli antibiotici in questione. Le conoscenze acquisite serviranno al Consiglio federale per decidere se subordinare la prescrizione di un determinato antibiotico a oneri, al fine di garantirne un uso appropriato e di salvaguardarne l’efficacia. L’obbligo di dichiarazione servirà anche a verificare il rispetto degli oneri di cui all’articolo 19a capoverso 4 lettera c. Nei limiti del possibile, la dichiarazione dovrà essere gestita attraverso una piattaforma di dichiarazione unitaria e digitale, in modo da ridurre al minimo l’onere supplementare per i medici.
Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale stabilisce diverse informazioni relative ai capoversi 1−3, che non devono essere disciplinate a livello di legge. Definirà così la cerchia di soggetti sottoposti all’obbligo di dichiarazione e stabilirà per esempio le sostanze di cui deve essere dichiarato il consumo, la frequenza e i termini per inoltrare le dichiarazioni nonché le altre caratteristiche da dichiarare. Nel diritto esecutivo dovrà anche precisare a chi vanno indirizzate le dichiarazioni; il destinatario potrà essere l’UFSP o uno dei centri di competenza di cui all’articolo 17.
Il capoverso 5 prevede che l’UFSP informi regolarmente le persone e le istituzioni che operano nel settore ambulatoriale sul consumo delle singole classi di antibiotici dichiarato secondo il capoverso 2, segnalando ai medici anche gli ausili disponibili per favorire un uso appropriato degli antibiotici. Ciò consentirà ai singoli medici di verificare la loro prassi in materia di prescrizione di antibiotici e apportare eventuali correttivi sotto la propria responsabilità. I dati rilevati potranno inoltre essere utilizzati dall’UFSP per altri scopi, per esempio per sostenere la ricerca e informare il pubblico. In tal caso bisogna tener presente l’articolo 39 della legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), che disciplina il trattamento dei dati personali da parte di autorità federali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica.
Art. 15 cpv. 2–5
Le indagini epidemiologiche servono a stabilire il tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione delle malattie trasmissibili e ad adottare provvedimenti per tutelare la salute pubblica. Secondo il capoverso 1 vigente, in linea di principio ciò è compito delle autorità cantonali competenti, che si coordinano tra di loro e informano l’UFSP sui risultati.
Il capoverso 2 prevede ora espressamente che la competenza di prestare ai Cantoni assistenza tecnica nell’ambito delle indagini epidemiologiche spetta all’UFSP, il che richiederà se necessario una collaborazione con altre autorità federali (tra cui l’USAV nel settore delle derrate alimentari e della medicina veterinaria o l’UFAM nel settore ambientale). Il capoverso 3 conferisce anche all’UFSP la possibilità di eseguire esso stesso indagini epidemiologiche, in particolare se i focolai non si limitano a un Cantone. Anche qui, evidentemente, in molti casi sarà necessaria una collaborazione con altre autorità federali. In questo settore, la competenza dell’UFSP è quindi leggermente ampliata. Il diritto vigente prevedeva già una funzione di sostegno da parte dell’autorità federale, che prestava assistenza tecnica nelle indagini epidemiologiche e poteva anche eseguirne essa stessa, di norma tuttavia solo su richiesta del Cantone interessato. Questa possibilità viene mantenuta (cpv. 4).
È inoltre aggiunto un capoverso 5 secondo il quale, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, l’autorità federale competente può incaricare i medici cantonali di eseguire indagini epidemiologiche. Tale disposizione non è nuova, ma finora era contenuta nell’OEp (art. 17 cpv. 3) e ora è trasferita nella legge.