Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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agenti patogeni). Non vi è quindi alcuna modifica materiale. Al capoverso 1 lettera c sono inoltre aggiunti dati necessari alla valutazione epidemiologica, segnatamente dati sociodemografici e comportamentali. È così creata la base legale affinché la dichiarazione di referti clinici possa essere completata, se necessario, da informazioni supplementari, per esempio sul profilo sociodemografico della persona o su determinati comportamenti, che possono per esempio aumentare il rischio di trasmissione di un agente patogeno. Questi dati possono tuttavia essere rilevati solo se necessari alla valutazione epidemiologica (v. commento all’art. 58).

Il capoverso 3 riunisce i capoversi 4 e 6 vigenti e apporta qualche precisazione e una piccola modifica materiale: da un lato viene precisato il diritto vigente. Oltre al medico cantonale, già oggi sono tenute a dichiarare le osservazioni che possono essere segno di un pericolo per la salute pubblica anche le autorità cantonali in materia di derrate alimentari, oggetti d’uso, ambiente e medicina veterinaria. Ora sono menzionate espressamente. Questa modifica non comporta alcuna modifica normativa. Al tempo stesso, la disposizione è però anche completata precisando che ora anche le autorità federali dei settori menzionati sono sottoposte all’obbligo di dichiarazione. Si precisa inoltre che l’obbligo di dichiarazione comprende tutti i dati necessari all’identificazione della fonte del focolaio. Può trattarsi per esempio del nome e dell’indirizzo di un’azienda detentrice di animali, compresi i dati personali del suo responsabile, se in tale azienda è comparsa una zoonosi (p. es. l’influenza suina) con il potenziale di causare un focolaio per il settore umano. L’obbligo di dichiarazione a cui sono sottoposti i conduttori di natanti e i piloti di aeromobili, menzionato separatamente al capoverso 5 vigente, è integrato nel capoverso 3. Ciò non comporta alcuna modifica materiale, si precisa però quali dati devono essere dichiarati.

Il capoverso 3 vigente diventa il capoverso 4, con una piccola modifica redazionale. Il capoverso 6 vigente diventa il capoverso 5, ma resta invariato.

Art. 12a Destinatari delle dichiarazioni

Come già indicato (v. commento all’art. 12), le modalità di dichiarazione sono semplificate nell’ottica della digitalizzazione. A tal fine, i destinatari delle dichiarazioni sono disciplinati in un articolo separato. Il capoverso 1 riguarda le dichiarazioni dei medici, degli ospedali e delle altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché dei laboratori e di altre autorità. In linea di principio, le dichiarazioni devono confluire nel sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» di cui all’articolo 60 AP-LEp (lett. a) e solo in determinati casi urgenti va prevista parallelamente una dichiarazione diretta, per esempio telefonica, all’autorità cantonale competente o all’UFSP (lett. b). I dati rilevati sono messi a disposizione dei Cantoni competenti e dell’esercito (medico in capo dell’esercito), in forma elettronica nell’ambito del sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili», per i loro compiti esecutivi.

Il capoverso 2 prevede che le dichiarazioni dei conduttori di natanti e dei piloti di aeromobili vadano indirizzate all’esercente dell’impianto portuale competente rispettivamente all’esercente dell’aeroporto competente, come previsto dal diritto vigente (cfr. art. 12 cpv. 5). Di norma si tratterà dell’esercente del porto o dell’aeroporto in cui si trova o verso cui è diretto il natante o l’aeromobile.

Art. 13 cpv. 1

Il capoverso 1 vigente delega già al Consiglio federale la competenza di definire le singole osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sottoposte all’obbligo di dichiarazione nonché le modalità, i criteri e i termini della dichiarazione. Il capoverso è ristrutturato e completato. La digitalizzazione di tutte le dichiarazioni è disciplinata all’articolo 60d capoverso 1, secondo il quale il Consiglio federale stabilisce gli standard dei formati di scambio per la trasmissione dei dati. All’elenco di cui al capoverso 1 è inoltre aggiunta una lettera e, che attribuisce al Consiglio federale anche la competenza di disciplinare la verifica dei contenuti delle dichiarazioni. Il diritto vigente disciplina questo aspetto solo puntualmente (cfr. art. 60 cpv. 6 LEp). Nell’ordinanza