Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Il capoverso 4 permette al Consiglio federale di obbligare strutture a collaborare alla sorveglianza, anche indipendentemente dal monitoraggio delle acque di scarico. La Confederazione può però esercitare questa competenza solo in relazione ad agenti patogeni specifici, nei casi in cui urge una sorveglianza per la salute pubblica. Al Consiglio federale è così attribuita la possibilità di reagire in modo flessibile e specifico a future sfide in quest’ambito. A seconda della situazione, in caso di agenti patogeni trasmessi tramite aerosol o goccioline potrebbe infatti essere utile prelevare campioni dai filtri dell’aria di determinate strutture o nei trasporti pubblici.

Art. 12 Persone e servizi sottoposti all’obbligo di dichiarazione

Nota preliminare: un sistema di sorveglianza efficace si basa sulle dichiarazioni delle osservazioni, in particolare dei referti clinici, dei risultati di laboratorio e degli eventi (definizione cfr. art. 3 lett. b LEp). Lo scopo principale del sistema di dichiarazione obbligatoria è garantire un flusso continuo di informazioni sulle malattie trasmissibili dalla periferia verso le autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Le basi legali del sistema di dichiarazione obbligatoria rientrano quindi tra le disposizioni fondamentali per la lotta contro le malattie trasmissibili. La sorveglianza epidemiologica continua mira a individuare precocemente i problemi sanitari affinché sia possibile adottare tempestivamente i provvedimenti necessari per lottare contro tali malattie. Con l’obbligo di dichiarazione non sono però rilevate solo informazioni che servono direttamente a lottare contro le malattie trasmissibili. Concretamente ciò significa che non sono rilevati solo dati identificativi delle persone occorrenti per avviare i trattamenti postesposizione, le vaccinazioni e i provvedimenti volti a interrompere la catena di trasmissione o a identificare la fonte d’infezione. Per la maggior parte delle osservazioni, la determinazione della via di trasmissione nell’ambito di una dichiarazione non comporta una reazione diretta da parte delle autorità; sfocia tuttavia in provvedimenti di prevenzione e raccomandazioni relative alle vaccinazioni e ai provvedimenti di lotta, non appena è disponibile un’analisi epidemiologica valutata.

Attualmente l’elenco delle osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione comprende circa 55 agenti patogeni e malattie. La selezione di queste osservazioni si limita alle infezioni che richiedono un’azione immediata o rivestono un’elevata priorità per la salute pubblica. Le osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione sono stabilite in base ai criteri di dichiarazione. Le singole osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione sono menzionate nell’ordinanza del DFI del 1° dicembre 201557 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano, che descrive in dettaglio i singoli criteri e termini di dichiarazione, i dati richiesti sulle osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione nonché i dati sulla persona interessata.

L’articolo 12 è la base legale dei singoli obblighi di dichiarazione in relazione alle osservazioni sulle malattie trasmissibili. L’UFSP è responsabile dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo del sistema di dichiarazione obbligatoria (cfr. anche art. 60 AP-LEp). La concezione del sistema è mantenuta sostanzialmente invariata. Diversamente che nel diritto vigente è però prevista una semplificazione delle modalità di dichiarazione nell’ottica della digitalizzazione. A tal fine, i destinatari delle dichiarazioni sono stralciati all’articolo 12 e disciplinati al nuovo articolo 12a (v. commento a questa disposizione). Le informazioni che devono essere dichiarate in virtù dell’articolo 12 costituiscono dati personali degni di particolare protezione. Le categorie di dati da dichiarare sono ora elencate separatamente e in parte completate (v. commento ai cpv. 1 e 2 di seguito). La disposizione è inoltre modificata sul piano redazionale e ristrutturata.

I capoversi 1 e 2 elencano separatamente le categorie di dati da dichiarare e le completano con il numero AVS (cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. b). Il numero AVS è importante per poter riunire in modo sicuro tutte le dichiarazioni riguardanti la stessa persona. Serve da chiave di ricerca univoca e rappresenta un elemento importante della digitalizzazione. Il gruppo di persone interessate menzionato al capoverso 1 lettera a è identico a quello che figura all’articolo 33 capoverso 1 (persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono

57 RS 818.101.126