Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
gnare tali istituzioni quali centri nazionali di competenza, affidando loro determinati compiti d’interesse pubblico nazionale nell’ambito dell’individuazione, della sorveglianza e della lotta contro le malattie trasmissibili. A differenza dei centri di riferimento o dei laboratori di conferma di cui al capoverso 1, per i centri di competenza non è previsto alcun obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 16. Questi compiti dovranno essere indennizzati. Concretamente, si tratta di specifici centri di competenza, incaricati di svolgere taluni compiti al di fuori delle crisi, per esempio quelli di cui agli articoli 11 e 13a AP-LEp nell’ambito della sorveglianza delle resistenze e del consumo di antimicrobici in medicina umana oppure indagini epidemiologiche in caso di focolai di origine alimentare o di altra natura al fine di identificarne al più presto la fonte (cfr. art. 15). Dovranno poter essere affidati a un centro di competenza anche compiti di sorveglianza nell’ambito delle infezioni associate alle cure, in modo da creare e gestire un sistema nazionale di sorveglianza a cui affidare le indagini epidemiologiche sui focolai associati alle cure che coinvolgono più Cantoni. In tal modo sarà possibile creare una rete o un sistema di competenza che funga da base per un approccio integrato di individuazione precoce e sorveglianza delle malattie trasmissibili. Un centro di competenza per le indagini sui focolai di malattie trasmissibili è quindi necessario anche per avviare procedure intercantonali come pure per quanto riguarda le indagini epidemiologiche su focolai associati alle cure. Come già previsto dal diritto vigente per i laboratori di riferimento e di conferma di cui al capoverso 1, i compiti di questi centri di competenza saranno descritti più in dettaglio a livello di ordinanza.
Se per lo svolgimento di un compito di cui al capoverso 1 o 2 può scegliere tra più fornitori, l’UFSP indirà un bando pubblico secondo la legge federale del 21 giugno 201967 sugli appalti pubblici (LAPub). Ciò corrisponde ai principi in vigore dal 1° gennaio 2021 per la procedura di selezione in caso di delega di compiti federali con indennità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. e n. 1 e 15b della legge federale del 5 ottobre 199068 sui sussidi [LSu]). Se sono disponibili più beneficiari bisogna svolgere una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale.
Secondo il capoverso 3, anch’esso nuovo, il Consiglio federale deve disciplinare la vigilanza sulle istituzioni incaricate di cui ai capoversi 1 e 2. Dovrà farlo in particolare nei casi in cui la competenza non scaturisce già dalla regolare funzione di vigilanza, come per i laboratori autorizzati di cui all’articolo 16 capoverso 1 LEp, sottoposti alla vigilanza di Swissmedic. Il disciplinamento sulla vigilanza dovrà anche prevedere le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale dei compiti delegati, attuando così un’altra prescrizione della LSu (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. e n. 3).
Art. 19, rubrica e cpv. 2 lett. a
Finora l’articolo 19 era l’unica disposizione della sezione «Provvedimenti generali di prevenzione» nel capitolo «Prevenzione». La sezione è ora completata con l’articolo 19a sulla prevenzione delle resistenze antimicrobiche. All’articolo 19 è quindi aggiunta la rubrica «Provvedimenti di prevenzione nelle strutture».
Inoltre il capoverso 2 lettera a è ristrutturato con l’aggiunta del nuovo numero 1, che completa il catalogo dei provvedimenti di prevenzione. In virtù del capoverso 2, agli articoli 25−31 OEp il Consiglio federale ha obbligato varie strutture, come le istituzioni sanitarie, le scuole o le strutture di custodia collettiva diurna, gli alloggi per richiedenti l’asilo, gli istituti di pena o le aziende che offrono prestazioni sessuali, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le malattie trasmissibili.
Il Consiglio federale potrà obbligare anche gli ospedali, le cliniche e le altre istituzioni del settore sanitario ad adottare provvedimenti di prevenzione delle infezioni associate alle cure, come il rispetto di determinati processi aziendali o lo svolgimento di programmi di sorveglianza, se sono necessari provvedimenti uniformi in tutta la Svizzera o se ciò è indispensabile per garantire la sicurezza dei pazienti (cpv. 2 lett. a n. 1). Potrà tuttavia farlo solo se gli strumenti già impiegati su base volontaria non bastano per garantire la sicurezza dei pazienti. Le infezioni associate alle cure o infezioni nosocomiali sono contratte nel contesto di un ricovero o di un trattamento medico in un’istituzione sanitaria (ospedale, casa per anziani, casa di cura
67 RS 172.056.1
68 RS 616.1