Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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perché è importante promuoverne l’uso appropriato a vari livelli, in particolare migliorando il livello di conoscenze dei medici in relazione alla prescrizione di antibiotici, introducendo su larga scala negli ospedali cosiddetti programmi di stewardship e imponendo, in casi eccezionali, condizioni e restrizioni per l’uso di determinati antibiotici. Andranno inoltre adottati provvedimenti adeguati per impedire o contenere l’introduzione e l’ulteriore diffusione di agenti patogeni resistenti negli ospedali. Sono questi gli obiettivi perseguiti dal nuovo articolo 19a.
L’articolo 19 capoverso 1 obbliga già la Confederazione e i Cantoni a prendere i provvedimenti necessari per prevenire la trasmissione delle malattie. A tal fine, l’articolo 19 capoverso 2 consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni nei confronti di varie aziende e degli organizzatori di manifestazioni. In virtù dell’articolo 19 capoverso 2 lettera c, il Consiglio federale ha emanato l’articolo 29 OEp, in base al quale già oggi gli ospedali e altre istituzioni sanitarie sono tenuti ad adottare provvedimenti di prevenzione delle infezioni associate alle cure e delle resistenze antimicrobiche, nonché a informare il personale e i pazienti e ad adottare i necessari provvedimenti organizzativi. L’articolo 19a attribuisce al Consiglio federale competenze supplementari di prevedere provvedimenti per prevenire le resistenze antimicrobiche, se la comparsa di agenti patogeni resistenti negli ospedali e in altre istituzioni nelle regioni interessate o in tutta la Svizzera mette in pericolo i pazienti e il personale o se la situazione in termini di resistenze (la comparsa e la diffusione di agenti patogeni resistenti) compromette la cura dei casi di malattia e lo svolgimento sicuro degli interventi medici in generale.
Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può obbligare gli ospedali o le altre istituzioni del settore sanitario a:
− introdurre e attuare al loro interno direttive sull’analisi sistematica delle resistenze antimicrobiche (screening). L’obiettivo è di ridurre il rischio che negli ospedali siano introdotti inavvertitamente agenti patogeni resistenti. Tali direttive dovranno definire, per i pertinenti agenti patogeni multiresistenti, quali pazienti dovranno essere sottoposti a quali analisi in quali situazioni (p. es. pazienti ad alto rischio d’infezione, in caso di focolai di germi resistenti). Dovranno inoltre definire quali provvedimenti dovranno essere presi in caso di referto positivo, per esempio decolonizzazione, isolamento dei contatti, coortazione o screening esteso dei contatti. Per elaborare le direttive, le istituzioni sanitarie possono basarsi sulle raccomandazioni di Swissnoso relative alla prevenzione e al controllo degli agenti patogeni multiresistenti (lett. a);
− eseguire un’analisi sistematica, per determinati gruppi di persone o agenti patogeni, al fine di individuare gli agenti patogeni con resistenze antimicrobiche (screening). Si tratta di un provvedimento opportuno in particolare quando l’attuazione delle direttive di screening a livello locale di cui al capoverso 1 lettera a si rivela insufficiente. A tal fine, il Consiglio federale può prescrivere requisiti minimi relativi ai gruppi di persone da sottoporre a screening (p. es. pazienti precedentemente ospedalizzati in determinati Paesi) e agli agenti patogeni resistenti da includere nello screening, tenendo conto delle raccomandazioni di Swissnoso (lett. b);
− in caso di trasferimento di un paziente in un’altra istituzione, informare l’istituzione di accoglienza in merito alla presenza di specifici agenti patogeni resistenti. L’ordinanza dovrà specificare gli agenti patogeni a cui si applica questa disposizione e gli standard minimi da rispettare nell’ambito della trasmissione delle informazioni. È ipotizzabile prevedere quest’obbligo per gli stessi agenti patogeni per i quali è già previsto uno screening secondo la lettera a o b. L’importante è che l’informazione giunga all’istituzione di accoglienza prima dell’arrivo del paziente (lett. c);
− introdurre e attuare programmi sull’uso appropriato degli antimicrobici (i cosiddetti programmi di stewardship). Nel settore stazionario, tali programmi servono a garantire una prassi ottimizzata in materia di prescrizione e un adeguato sostegno del personale medico nel gestire gli antimicrobici e le resistenze. Possibili requisiti relativi a questi programmi sono per esempio la messa a disposizione di sufficiente personale per costituire gruppi specializzati multidisciplinari («team di stewardship» con rappresentanti dei settori infettivologia, microbiologia, farmacia e cure), un’intensificazione della sorveglianza