Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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di determinati antibiotici a un accertamento diagnostico di laboratorio delle resistenze o alla richiesta del parere di un esperto o ancora consentire l’uso di determinati antibiotici, per i quali esistono preparati alternativi efficaci, solo quale seconda scelta. Eventuali oneri e restrizioni andrebbero elaborati in stretta collaborazione con le società specializzate pertinenti e in base alle più recenti conoscenze scientifiche. Il Consiglio federale potrebbe fondare le decisioni relative agli oneri e alle restrizioni anche sui nuovi obblighi di dichiarazione del consumo di antimicrobici, sia nel settore stazionario, sia in quello ambulatoriale (cfr. art. 13a cpv. 1–3). Questa disposizione si applicherebbe solo in situazioni ben determinate e nell’interesse dei pazienti (a livello individuale e di salute pubblica). È escluso per esempio un differimento o un blocco dell’uso di antibiotici salvavita.
Art. 20 cpv. 1 e 2
L’articolo 20 LEp vigente disciplina le competenze per l’elaborazione e l’attuazione del piano nazionale di vaccinazione.
Al capoverso 1 è apportata una modifica volta a precisare la ripartizione dei ruoli tra la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), con funzione consultiva, e l’UFSP: l’UFSP pubblica le raccomandazioni di vaccinazione, elaborate tenendo conto della competenza tecnica della CFV (cfr. art. 56 cpv. 2 lett. a LEp).
Il capoverso 2 è precisato – analogamente all’articolo 6c capoverso 1 lettera b AP-LEp – ma resta invariato sul piano materiale: i farmacisti, già inclusi in precedenza nell’espressione «personale sanitario», sono ora menzionati espressamente. Al capoverso 2, inoltre, sono menzionate le istituzioni pubbliche e private del settore sanitario. Da un lato è così precisata la cerchia dei professionisti della salute competenti e dall’altro si puntualizza che gli obblighi non riguardano esclusivamente le persone fisiche (personale sanitario), bensì anche le istituzioni del settore sanitario, ossia le persone giuridiche che le gestiscono. Queste precisazioni non comportano alcuna modifica materiale.
Art. 21 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2 lett. a e c
L’articolo 21 disciplina la competenza dei Cantoni di promuovere le vaccinazioni già nel diritto vigente. La promozione delle vaccinazioni mira ad aumentare la copertura vaccinale contro le malattie considerate importanti in base al piano nazionale di vaccinazione. La competenza e gli obblighi dei Cantoni definiti al capoverso 1 vanno mantenuti. I Cantoni devono inoltre continuare a poter decidere liberamente quali altri provvedimenti adottare per promuovere le vaccinazioni.
Le disposizioni all’articolo 21 sono tuttavia ampliate e precisate, al fine di garantire che tutti i Cantoni mettano a disposizione offerte di vaccinazione a bassa soglia per gli adulti e i quasi adulti. Grazie a tali offerte, le persone di queste fasce di età potranno essere sensibilizzate sulle questioni legate alle vaccinazioni, accedere a una consulenza nonché verificare il proprio stato vaccinale e, se del caso, completarlo più facilmente. Attualmente, spesso queste persone devono attivarsi spontaneamente per informarsi e farsi vaccinare. Sussiste così il pericolo che la protezione vaccinale degli adulti e dei quasi adulti presenti involontariamente delle lacune.
Capoverso 1 lettera c: la disposizione vigente si presta a malintesi, non esprimendo in misura sufficiente il carattere facoltativo delle vaccinazioni. La nuova formulazione apporta una precisazione in tal senso.
Il nuovo capoverso 1 lettera d obbliga i Cantoni a consentire le vaccinazioni nelle farmacie. La Svizzera presenta una fitta rete di farmacie – situate sia in zone centrali sia in quartieri periferici. I farmacisti dispongono delle qualifiche richieste per la consulenza, il controllo e la somministrazione delle vaccinazioni. Le farmacie sono inoltre spesso il primo sportello a cui ci si rivolge in caso di domande sulla salute. Si prestano quindi particolarmente bene come luoghi dove effettuare vaccinazioni a bassa soglia. È quanto ha dimostrato anche l’epidemia di COVID-19: durante la campagna di vaccinazione sono state istituite numerose strutture di vaccinazione. Le farmacie hanno svolto un ruolo fondamentale in questa offerta di prossimità, che va mantenuta e applicata alle vaccinazioni in generale. In futuro, tutti i Cantoni dovranno quindi creare