Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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e dell’analisi del consumo di antibiotici, compreso un feedback ai medici che li prescrivono, nonché interventi a livello organizzativo, come direttive o condizioni per la somministrazione di determinati antibiotici. Per elaborare i programmi di stewardship, le istituzioni sanitarie possono basarsi sulle raccomandazioni di Swissnoso e di pertinenti gruppi di esperti (lett. d).

Spetta alle autorità cantonali cui compete la vigilanza sull’istituzione verificare il rispetto delle disposizioni di cui al capoverso 1. L’UFSP può sostenere l’autorità nell’attività di vigilanza nell’ambito dei suoi compiti correnti, per esempio nell’ambito di audit.

Affinché gli antibiotici siano prescritti correttamente è indispensabile che tutti i medici che prescrivono antibiotici siano informati sulle conoscenze e sugli sviluppi, sulle direttive e sulle raccomandazioni più recenti relativi alla prassi in materia di prescrizione e vi si attengano. Per questo motivo, il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la possibilità di obbligare i medici, in particolare quelli che lavorano nel settore ambulatoriale e prescrivono queste sostanze, ad aggiornarsi regolarmente. Nel confronto internazionale, in Svizzera gli antibiotici sono prescritti piuttosto moderatamente; vi è però ancora un margine di miglioramento in particolare per quanto riguarda la frequenza della prescrizione di talune classi di antibiotici che sono particolarmente importanti per la medicina umana e presentano un alto potenziale di sviluppare resistenze (gli antibiotici del gruppo «Watch»). Un aggiornamento regolare serve anche a eliminare i dubbi relativi all’impiego degli antibiotici e a informare i medici sugli ausili disponibili per utilizzarli correttamente. Serve quindi a consolidare le competenze e a ottimizzare la prassi in materia di prescrizione di questi prodotti.

Se stabilisce tale obbligo di aggiornamento, il Consiglio federale deve al contempo definire la cerchia delle persone soggette all’obbligo e disciplinare la portata dell’aggiornamento richiesto nonché le condizioni per il riconoscimento delle offerte di aggiornamento. È presumibile che diversi offerenti, come le università, le cliniche o le società specializzate, elaboreranno offerte di aggiornamento corrispondenti. L’UFSP riconosce gli aggiornamenti, in collaborazione con un servizio specializzato idoneo (p. es. la Società svizzera d’infettivologia), fissando così criteri di qualità per le offerte. I corsi potrebbero essere integrati nell’attuale sistema di aggiornamento dei medici, gestito dall’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM). È auspicabile un computo dei corsi ai crediti che devono essere ottenuti nell’ambito dei programmi di aggiornamento. Concretamente potrebbe trattarsi per esempio di moduli di apprendimento digitale per complessivamente circa quattro ore, da svolgere ogni cinque anni. I contenuti e i corsi potrebbero essere concepiti in modo interessante e flessibile da società specializzate ed esperti al fine di integrare adeguatamente la competenza in materia di prescrizione di antibiotici nei programmi di aggiornamento. La Confederazione potrebbe sostenere finanziariamente la creazione e lo sviluppo di tali offerte di aggiornamento in virtù dell’articolo 50 LEp. La verifica del rispetto dell’obbligo di aggiornamento spetterà, in linea con la regolare vigilanza sulle professioni mediche universitarie, alle autorità cantonali di vigilanza. Le violazioni dell’obbligo di aggiornamento da parte di medici che esercitano sotto la propria responsabilità professionale possono costituire violazioni dell’articolo 40 lettera b della legge del 23 giugno 200673 sulle professioni mediche (cpv. 3).

Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la possibilità di subordinare l’uso di determinati antimicrobici a oneri o di limitarlo, per un determinato periodo, al fine di garantire che le sostanze in questione siano usate solo laddove necessario nell’interesse dei pazienti, salvaguardando al contempo la loro efficacia. Questi provvedimenti vanno intesi come ultima risorsa e adottati solo se l’uso appropriato di tali sostanze e la loro efficacia non possono essere garantiti altrimenti – per esempio mediante raccomandazioni nazionali e programmi di stewardship. Potrebbe verificarsi una situazione del genere quando una sostanza è immessa o reimmessa sul mercato (lett. a). Il Consiglio federale potrebbe prevedere oneri o una limitazione delle prescrizioni anche per gli antimicrobici già immessi sul mercato, in particolare gli antibiotici di riserva, se fosse l’unico modo per garantirne un uso appropriato (lett. b), o se vi sono indizi di un uso inappropriato (lett. c). Quale onere sarebbe ipotizzabile per esempio vincolare la prescrizione

73 RS 811.11